Corte costituzionale

Sentenza n. 96/2011

Corte cost., sent. 24 marzo 2011, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/2011
Data di deposito
24 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:96

Norme oggetto del giudizio

  • (Doc. IV-quater, n. 10), deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35508

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in occasione di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore, nei confronti del Senato della Repubblica, per la deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 19 febbraio 2009, va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Jannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. La citata delibera di insindacabilità deve quindi essere annullata. Nella specie, l'atto parlamentare riferibile al senatore e richiamato dalla difesa del Senato era costituito da una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia, nella cui relazione di accompagnamento non figurava tuttavia alcun riferimento alle accuse per le quali era è causa dinanzi al Tribunale di Monza. Non v'è, dunque, alcun nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal parlamentare nell'articolo di stampa e l'atto, compiuto nella sede parlamentare, richiamato dalla difesa del Senato a sostegno della legittimità della impugnata deliberazione di insindacabilità. Il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, giacché esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, non sono il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. In tema di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. citate sentenze nn. 301 del 2010, 330 e 135 del 2008, 302, 166 e 152 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Lino Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un processo penale dinanzi al Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 10).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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