Corte costituzionale

Sentenza n. 94/2011

Corte cost., sent. 21 marzo 2011, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/2011
Data di deposito
21 marzo 2011
Data di decisione
9 marzo 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione Liguria n. 52 del 10 novembre 2009
  • art. 13, comma 3, legge della Regione Liguria n. 52 del 10 novembre 2009
  • art. 8, comma 2, legge della Regione Liguria n. 52 del 10 novembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35504

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in quanto, introducendo il divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere, prevederebbe un obbligo legale a contrarre. La censurata disposizione regionale non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile poiché non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati ma contiene una norma programmatica che impegna la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine all'erogazione di servizi pubblici e privati.

Massima n. 35505

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in quanto, imponendo agli organi regionali di conformarsi ai principi prefissati dalla medesima legge, contempla la possibilità di prevedere sanzioni per i comportamenti discriminatori, come quelli delineati dal precedente art. 7, comma 1 (il rifiuto degli operatori economici privati di erogare le loro prestazioni e l'erogazione a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere). Una volta stabilito che il citato art. 7, comma 1, non invade la competenza legislativa statale, l'asserito rapporto di connessione con tale norma non può di per sé determinare l'illegittimità del censurato art. 13, comma 3, il quale, peraltro, non dispone sanzioni ma si limita a prefigurarne l'introduzione, che deve rispettare i principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi. Sul principio di parallelismo tra potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, v. la citata sentenza n. 253/2006, dichiarativa dell'incostituzionalità di una norma regionale introduttiva di un obbligo legale a contrarre presidiato da apposita sanzione amministrativa.

Massima n. 35506

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in quanto, attribuendo a chiunque abbia raggiunto la maggiore età la facoltà di designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute, inciderebbe sull'istituto della rappresentanza. Invero, la censurata disposizione, consentendo di individuare una persona che si limita a ricevere comunicazioni, non disciplina l'istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute. D'altro canto, la possibilità di designare un soggetto e di conferirgli il potere di ricevere le informazioni relative allo stato di salute del designante è già prevista, in via generale, dall'art. 9 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che, in combinato disposto con l'art. 7 del medesimo decreto, ammette la possibilità che l'interessato conferisca, per iscritto, delega o procura ad un incaricato per esercitare il diritto di accesso ai dati personali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2019, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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