Corte costituzionale
Sentenza n. 90/2011
Corte cost., sent. 21 marzo 2011, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/2011
- Data di deposito
- 21 marzo 2011
- Data di decisione
- 9 marzo 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:90
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 45, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 35492
E' inammissibile il conflitto di attribuzione fra enti sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana in relazione all'art. 2 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, avente ad oggetto le condizioni per l'affidamento degli incarichi di collaudo delle opere pubbliche, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e ) ed l ), Cost. e, «derivatamente», degli art. 4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006. Il ricorso, infatti, appare proposto allo scopo non già di ottenere la declaratoria della non spettanza all'amministrazione regionale dell'attribuzione del potere esercitato, quanto di ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del decreto dirigenziale impugnato, con conseguente improprio utilizzo dello strumento del conflitto per il sindacato di legittimità costituzionale su atti non aventi forza di legge. Inoltre, l'assenza di un qualsiasi riferimento allo statuto speciale e l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione delle norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione comportano un ulteriore motivo di inammissibilità del conflitto. Sui requisiti di ammissibilità del conflitto in relazione alle violazioni denunciate, v., citate, sentenze n. 235 del 2008, n. 380 del 2007 e n. 9 del 2004. Sull'inammissibilità per omessa argomentazione circa la mancata applicazione dello statuto speciale, v., citata, sent. n. 258 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana, in relazione al decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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