Corte costituzionale
Sentenza n. 89/2011
Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge provincia Bolzano n. 4 del 8 febbraio 2010
Parametri
- art. 75, comma 2, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 47, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 35491
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4, impugnato, in riferimento all'art. 75, secondo comma, Cost. ed agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto attribuisce al Consiglio dei comuni l'iniziativa referendaria per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale in materia, tra l'altro, di tributi locali, finanza locale e manovra finanziaria provinciale. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2011 ha modificato, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, la censurata disposizione ( medio tempore rimasta inapplicata), escludendo dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei comuni può chiedere l'effettuazione di referendum abrogativo quelle «aventi ad oggetto tributi locali, la finanza locale e la manovra finanziaria provinciale».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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