Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2011
Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:82
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 12), deliberazione del Senato della Repubblica del 12 febbraio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35480
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 12 febbraio 2009. Non sussiste, infatti, tra la dichiarazione divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa il nesso funzionale che é necessario per ritenere operante la garanzia dell'insindacabilità e che non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione dell'attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti. Nel caso di specie l'atto "tipico" che fungerebbe da "copertura" per l'insindacabilità delle affermazioni del parlamentare non solo è successivo alle dichiarazioni extra moenia di quest'ultimo, ma è altresì connotato dall'assoluta inconferenza dei temi trattati rispetto a quanto specificamente contenuto nella pubblicazione oggetto del procedimento penale per diffamazione. Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 174/2010. Sul nesso funzionale, v., ex multis , le citate sentenze n. 301/2010, n. 420/2008 e n. 97/2008. Nel senso che non possono fungere da elementi di riferimento, agli effetti della garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., atti compiuti dal parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni extra moenia , v., ex multis , le citate sentenze n. 134/2008, n. 371/2006 e n. 335/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 12)
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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