Corte costituzionale

Sentenza n. 82/2011

Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/2011
Data di deposito
11 marzo 2011
Data di decisione
7 marzo 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:82

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-ter, n. 12), deliberazione del Senato della Repubblica del 12 febbraio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35480

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 12 febbraio 2009. Non sussiste, infatti, tra la dichiarazione divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa il nesso funzionale che é necessario per ritenere operante la garanzia dell'insindacabilità e che non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione dell'attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti. Nel caso di specie l'atto "tipico" che fungerebbe da "copertura" per l'insindacabilità delle affermazioni del parlamentare non solo è successivo alle dichiarazioni extra moenia di quest'ultimo, ma è altresì connotato dall'assoluta inconferenza dei temi trattati rispetto a quanto specificamente contenuto nella pubblicazione oggetto del procedimento penale per diffamazione. Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 174/2010. Sul nesso funzionale, v., ex multis , le citate sentenze n. 301/2010, n. 420/2008 e n. 97/2008. Nel senso che non possono fungere da elementi di riferimento, agli effetti della garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., atti compiuti dal parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni extra moenia , v., ex multis , le citate sentenze n. 134/2008, n. 371/2006 e n. 335/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 12)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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