Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2011
Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:81
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 7), deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35479
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 19 dicembre 2008. Non sussiste, infatti, tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato (attualmente senatore) e l'esercizio delle attribuzioni parlamentari il nesso funzionale necessario ad estendere alle dette dichiarazioni la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni; a tal fine, devono ricorrere contemporaneamente i due presupposti del legame temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, di modo che a questa possa concretamente attribuirsi finalità divulgativa della prima, e della sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti divulgativi, non essendo sufficiente una mera comunanza tematica ovvero di argomenti o di contesto politico. Nel caso di specie gli atti parlamentari personalmente riferibili all'attività del deputato, che dovrebbero fungere da "copertura" rispetto alle dichiarazioni oggetto del procedimento penale, sono inidonei a determinare l'invocato nesso funzionale poiché sono di molti anni antecedenti le dichiarazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale e risultano, per il loro contenuto, del tutto estranei ai fatti dedotti a fondamento del giudizio. Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 270/2009. Sul nesso funzionale, v., ex multis , le citate sentenze n. 420/2008, n. 410/2008, n. 171/2008, n. 53/2007 e n. 416/2006. Sull'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., degli atti compiuti da altri parlamentari, appartenenti o meno allo stesso gruppo del parlamentare che ha reso le dichiarazioni extra moenia , v., ex multis , le citate sentenze n. 28/2008 e n. 304/2007. Sull'inidoneità a determinare il nesso funzionale di atti parlamentari di molti anni antecedenti le dichiarazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti del parlamentare, v. la citata sentenza n. 221/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Maurizio Gasparri, per le quali pende davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (documento IV - quater, n. 7).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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