Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2011

Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2011
Data di deposito
11 marzo 2011
Data di decisione
7 marzo 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 2, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
  • art. 31, comma 3, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
  • art. 31, comma 8, lett. c), legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
  • art. 32, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
  • art. 33, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35468

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c ); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, in via preliminare, occorre precisare che nella specie non viene in rilievo l'esercizio di poteri normativi da parte del commissario ad acta, bensì l'interferenza, sui poteri dallo stesso esercitati sul piano amministrativo, di talune scelte compiute dal legislatore regionale molisano con la legge n. 8 del 2010. Resta, pertanto, estraneo al thema decidendum il problema esaminato dalla sentenza n. 361 del 2010, con la quale la Corte ha affermato che la disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato commissario del Governo.

Massima n. 35469

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c ); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria, in quanto ricorre nella specie una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, occorre rammentare che l'operato del commissario ad acta , incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale. In materia, v. citata sentenza n. 2/2010 e n. 193/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12), nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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