Corte costituzionale
Sentenza n. 78/2011
Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 2, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
- art. 31, comma 3, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
- art. 31, comma 8, lett. c), legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
- art. 32, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
- art. 33, legge della Regione Molise n. 8 del 22 febbraio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35468
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c ); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, in via preliminare, occorre precisare che nella specie non viene in rilievo l'esercizio di poteri normativi da parte del commissario ad acta, bensì l'interferenza, sui poteri dallo stesso esercitati sul piano amministrativo, di talune scelte compiute dal legislatore regionale molisano con la legge n. 8 del 2010. Resta, pertanto, estraneo al thema decidendum il problema esaminato dalla sentenza n. 361 del 2010, con la quale la Corte ha affermato che la disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato commissario del Governo.
Massima n. 35469
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c ); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria, in quanto ricorre nella specie una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, occorre rammentare che l'operato del commissario ad acta , incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale. In materia, v. citata sentenza n. 2/2010 e n. 193/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12), nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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