Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2011

Corte cost., sent. 3 marzo 2011, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2011
Data di deposito
3 marzo 2011
Data di decisione
23 febbraio 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 35452

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza della norma censurata, in quanto detta rilevanza emerge chiaramente dall'incidenza della norma impugnata sull'indennità di ausiliaria percepita dai ricorrenti nel giudizio principale. Senza l'esclusione da essa disposta, infatti, l'adeguamento ai nuovi livelli economici riconosciuti al personale in servizio discenderebbe dalla disciplina generale, secondo cui l'indennità di ausiliaria dev'essere progressivamente allineata al trattamento economico spettante al personale di pari grado in servizio.

Massima n. 35453

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa, poiché, malgrado la sopravvenuta abrogazione dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 1995 (insieme con tutto il d.lgs. citato), a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) - ossia in data 8 ottobre 2010 (art. 2268, comma 1, n. 911, d.lgs. ult. cit., in combinato disposto con l'art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs.) -, persiste la rilevanza della questione proposta, stante l'evidente applicabilità ratione temporis della norma censurata alla fattispecie dedotta nel giudizio principale.

Massima n. 35454

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dato che nessun legittimo affidamento nel costante allineamento delle posizioni economiche di ausiliaria con quelle di servizio effettivo si è potuto consolidare in capo ai sottoufficiali collocati in ausiliaria alla data 31 agosto 1995, non essendo, comunque, precluso al legislatore d'intervenire in tale ambito con misure di equilibrato contenimento della spesa come quella in oggetto. Sulla insussistenza dell'obbligo di indicizzare i trattamenti di quiescenza alla stregua dei miglioramenti stipendiali del personale in servizio e sull'ampia discrezionalità del legislatore al riguardo, v. citata sentenza n. 62/1999; ordinanza n. 531/2002. In tema di adeguamento dell'indennità di ausiliaria, v. citata ordinanza n. 254/2001. Sui meccanismi perequativi delle pensioni rispetto alla dinamica stipendiale, v. citata sentenza n. 316/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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