Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2011
Corte cost., sent. 18 febbraio 2011, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2011
- Data di deposito
- 18 febbraio 2011
- Data di decisione
- 9 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. r), legge della Regione Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010
- art. 20, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 14 del 19 maggio 1997
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 325, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010
- art. 120, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 35386
È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lett. r ), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 disponendo che, in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lett. a ) e b ) del d.lgs. n. 163 del 2006, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. Tale disposizione invade l'ambito materiale dell'ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., «in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità dell'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. E ciò indipendentemente dalla conformità o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato» con il d.P.R. n. 207 del 2010. Peraltro, le significative differenze contenute nelle disposizioni regionali rispetto alla normativa statale dettata dall'art. 325 del predetto regolamento - e concernenti l'area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di verifica della conformità della prestazione, e i soggetti cui spetta il rilascio della attestazione di regolare esecuzione, nonché il relativo atto - confermano la violazione della competenza statale; né sono riconducibili a profili meramente organizzativi degli apparati amministrativi e tecnici regionali in relazione ai quali soltanto la giurisprudenza costituzionale riconosce sussistere la competenza legislativa delle Regioni. Sulla riconducibilità delle norme relative alla fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con la sua esecuzione all'ambito materiale dell'ordinamento civile, v. la citata sentenza n. 401 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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