Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2011

Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2011
Data di deposito
11 febbraio 2011
Data di decisione
7 febbraio 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 12, ultima parte, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
  • art. 1, comma 16, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
  • art. 1, comma 25, primo periodo, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010

Parametri

  • art. 32, ultimo comma, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 56, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 1, direttiva CE n. 60 del 23 ottobre 2000
  • art. 11, direttiva CE n. 60 del 23 ottobre 2000
  • art. 73, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 101, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 109, parte III, allegato 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • parte III, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 11, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 12, comma 7, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 12, comma 9, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003

Massime

Massima n. 35349

È inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania avvenuta sulla base del decreto dirigenziale del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, non potendo riconoscersi efficacia sanante alla c.d. ratifica intervenuta, ad opera della Giunta regionale, successivamente alla scadenza dei termini per la costituzione.

Massima n. 35350

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s ), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è «macroscopicamente derogatoria» delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, «è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale», posto che detta finalità è «tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra». Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Sulla riconducibilità della disciplina degli scarichi idrici e, più in generale della tutela delle acque dall'inquinamento, alla materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze n. 246 e n. 251 del 2009. Con riferimento alla competenza regionale concernente la disciplina del ripascimento delle zone costiere, v. la citata sentenza n. 259 del 2004.

Massima n. 35351

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali, il quale prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, «anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco» di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. Premesso che la disciplina delle aree protette rientra nell'ambito della materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma lett. s ), Cost. e che il territorio dei parchi ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117, Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la disposizione regionale diretta allo svolgimento di attività che, estrinsecandosi nell'addestramento di cani, non solo da caccia, ed in prove zootecniche, vanno a interagire con l'habitat naturale, non appare rispettosa dei livelli di tutela dell'ambiente, contenuti nella normativa statale, ed in particolare dei principi di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991 il quale rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto al Regolamento del parco il quale deve attenersi, tra l'altro, al divieto di disturbo delle specie animali in una concezione integrata dell'habitat naturale oggetto di protezione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Pertanto, nel rimettere l'istituzione delle aree cinofile direttamente ai Comuni con la cooperazione solo eventuale degli organi del parco, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., restando assorbita la censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., peraltro non motivata sul punto. Sulla riconducibilità della disciplina delle aree protette alla materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze n. 315 e n. 20 del 2010, e n. 366 del 1992. Sui limiti entro cui può svolgersi la potestà legislativa regionale nella materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze n. 193 del 2010 e 61 del 2009, e, con specifico riferimento al territorio dei parchi, v. la citata sentenza n. 232 del 2008. Sulla disciplina statale delle aree protette, v. le citate sentenze n. 315 del 2010, n. 165 del 2009, n. 387 del 2008, n. 350 del 1991. Sulla necessità che lo svolgimento di attività che determinano un particolare afflusso di persone e animali nel territorio del parco sia rimessa alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta, v. la citata sentenza n. 108 del 2005. Sulla necessità di intesa in tema di protezione della natura, v. le citate sentenze n. 437 del 2008 e n. 378 del 2007.

Massima n. 35352

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 il quale prescrive per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili il rispetto di distanze minime dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e da residenze agrituristiche ricadenti nelle medesime aree. Tale disposizione, intervenendo nella materia di potestà legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto la possibilità riconosciuta alle Regioni dall'art. 12 comma 9, del d.lgs. n. 387 del 2003, di autorizzare gli impianti, indipendentemente dalla adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, non consente alle Regioni medesime, in assenza di tali linee, di legiferare ponendo limiti alla edificabilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate aree del territorio regionale. La valutazione delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale di cui il comma 7 dell'art. 12 del citato decreto impone di tenere conto per l'installazione degli impianti in zona agricola, deve avvenire in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica e non può costituire oggetto di tutela preventiva attraverso un intervento legislativo, a discapito dell'esigenza di favorire la massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile. Sulla impossibilità, per le Regioni, in assenza di linee guida approvate dalla Conferenza unificata, di porre limiti alla edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v. le citate sentenze n. 119 e 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009. Sulla riconducibilità della disciplina degli impianti produzione di energia da fonti rinnovabili alla legislazione concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia», v. le citate sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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