Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2011
Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2011
- Data di deposito
- 11 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 2, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 13, comma 3, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 3, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 5, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 6, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 7, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 2, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 15, comma 4, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 16, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 19, comma 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 20, comma 3, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
- art. 22, comma 3, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 22, comma 4, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 133, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 10, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 92, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 81, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 81, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 92, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 92, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 84, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 84, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 84, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 35338
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, il quale dispone che «con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici». Il riferimento, contenuto in tale disposizione, alla «disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale» non può considerarsi lesivo della competenza statale in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, posto che la richiamata espressione deve essere intesa non già come "fase esecutiva dei contratti di appalto", bensì come equivalente a "realizzazione delle opere pubbliche" e attesa, altresì, la valenza «meramente programmatica» della norma impugnata che non disciplina alcuno specifico istituto relativo ai lavori pubblici.
Massima n. 35339
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, posto che le medesime risultano «sufficientemente specifiche».
Massima n. 35340
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 - il quale individua i soggetti destinatari delle disposizioni dettate dalla medesima legge per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale - censurato sotto il profilo per cui invaderebbe «gli ambiti relativi agli appalti pubblici (ad esempio, le procedure di aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti, ecc.) la cui disciplina è oggetto di esclusiva competenza dello Stato» e in quanto sussisterebbe «una sensibile differenziazione della portata applicativa della relativa norma rispetto ai non derogabili parametri offerti dalla normativa statale». Anche a prescindere dal fatto che la perimetrazione delle sfere di competenza non può essere determinata con esclusivo riguardo alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio, dovendo farsi riferimento anche all'ambito di rilevanza oggettivo delle disposizioni regionali, e cioè all'attività che in concreto i soggetti dovranno svolgere, «il legislatore regionale ha inteso delimitare l'area dei soggetti che partecipano, in vario modo, alla realizzazione di opere pubbliche o di lavori pubblici, con specifico riferimento alla realtà regionale. E, a questo riguardo, non può essere negata la legittimazione della Regione a precisare l'ambito di applicazione della propria normativa in materia», né può ritenersi che semplici differenze terminologiche tra la normativa regionale e quella statale incidano sulla legittimità costituzionale delle disposizioni regionali. Sulla inadeguatezza del solo riferimento alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio ai fini della delimitazione delle competenze in tema di disciplina dei lavori pubblici, v. la cit. sentenza n. 401 del 2007.
Massima n. 35341
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 il quale, in tema di regolamentazione della esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, disciplina l'utilizzazione, da parte dei soggetti aggiudicatori, dell'elenco regionale dei prezzi non aggiornato.Tale disposizione, intervenendo nella fase afferente all'esecuzione del contratto di appalto - come è desumibile dall'uso dell'espressione «soggetti aggiudicatori» - e incidendo pertanto nella materia dell'ordinamento civile, si discosta in modo evidente dalla normativa statale, contenuta nell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, concernente l'aggiornamento periodico dei prezzi e dei costi, con particolare riferimento all'utilizzazione dei prezziari "scaduti", per i quali la citata normativa statale fissa termini certi» e più stringenti. A ciò consegue l'incostituzionalità della norma denunciata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. Sulla inerenza della disciplina della fase di esecuzione del contratto di appalto alla materia, di potestà esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. , v. la cit. sentenza n. 401 del 2007.
Massima n. 35342
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 dal momento che, per quanto il ricorrente impugni l'intera disposizione, risultano formulate censure specifiche soltanto con riferimento ai commi 2 e 4.
Massima n. 35343
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2 e 4 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3. La disposizione impugnata - la quale, dopo aver posto la regola del responsabile unico del procedimento, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, «nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione dell'intervento», di individuare sub-procedimenti la cui responsabilità può essere posta a carico di soggetti diversi dal responsabile del procedimento al quale gli stessi rispondono direttamente - non incide sulla unicità del centro di responsabilità, e, disciplinando le modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento, rientra nella materia della organizzazione amministrativa riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. alle Regioni, di tal che non rilevano quali limiti alla potestà legislativa regionale i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato. Inoltre, il comma 4, il quale stabilisce le modalità da osservare in caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, puntualizza che le determinazioni assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici devono comunque rispettare le «norme vigenti in materia di pubblico impiego», di tal che «gli scostamenti tra la censurata disciplina regionale e quella statale contenuta nel Codice dei contratti pubblici sono minimi e, come tali, si presentano sostanzialmente carenti di significativo rilievo».
Massima n. 35344
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., sotto il profilo per cui, nel disciplinare gli emolumenti accessori da destinare ai soggetti che, all'interno dell'amministrazione appaltante, collaborano all'attività di progettazione e alle attività tecnico-amministrative connesse, contrasterebbe con l'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 non specificando, a differenza di tale norma, i criteri per la determinazione della percentuale effettiva destinata ad ogni attività svolta, nonché sotto il profilo per cui atterrebbe alla fase della progettazione degli appalti pubblici. A prescindere dalla circostanza che il mancato richiamo, da parte della disposizione regionale alla norma del Codice degli appalti pubblici «non implica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sua inapplicabilità», la disciplina degli incentivi, «ponendosi al di fuori dell'attività di progettazione delle opere in senso stretto», non invade le competenze esclusive dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, posto che la riconduzione dell'attività di progettazione a tale competenza opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri con cui tale attività deve essere svolta in modo da assicurare la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici. Pertanto, la disciplina regionale in esame «deve essere ascritta alle potestà di organizzazione degli apparati regionali, di esclusiva spettanza della Regione». Sulla circostanza per cui il mancato richiamo da parte della legge regionale a disposizioni della legge statale non implica la loro inapplicabilità, v. la citata sentenza n. 45 del 2010. In tema di attività di progettazione delle opere pubbliche, v. le citate sentenze n. 221 del 2010 e n. 401 del 2007.
Massima n. 35345
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato sotto il profilo per cui, disponendo che nell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria «i soggetti aggiudicatori, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», contrasterebbe con l'art. 81, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che il criterio di selezione delle offerte sia, alternativamente, quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione regionale non modifica le regole di funzionamento del mercato e pertanto «non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale»; inoltre essa non esclude aprioristicamente uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si limita ad indicare «un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante» di ricorrere al criterio del prezzo più basso. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 221 del 2010.
Massima n. 35346
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. La disposizione censurata - prevedendo che, all'esito della procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sia possibile la determinazione dei corrispettivi concordata tra il responsabile del procedimento o il dirigente e il professionista incaricato - invade la sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto disciplina un aspetto afferente al contenuto negoziale del contratto di appalto e dunque attiene a quei profili in cui la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale, e la cui regolamentazione, per assicurare il principio di uguaglianza, deve essere disciplinata in maniera uniforme dalla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. e ), in materia di tutela della concorrenza.
Massima n. 35347
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., l'art. 22, commi 3 e 4 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, il quale consente alle amministrazioni di provvedere all'espletamento dell'attività di manutenzione tramite la stipula di contratti "aperti", caratterizzati dal loro contenuto "variabile", ossia determinabile in ragione delle necessità che si manifestino nel periodo temporale (quattro anni) di efficacia dello stesso. Tale disposizione, che non trova riscontro in alcuna previsione del d.lgs. n. 163 del 2006, incide in via prevalente nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, di tal che - ferma restando l'autonomia negoziale delle singole amministrazioni aggiudicatrici - spetta al legislatore statale individuare il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture «per garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale». Tale uniformità, inoltre, «è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza». In senso analogo, v. la citata sent. n. 401 del 2007.
Massima n. 35348
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato in quanto, nel disciplinare la composizione della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non rispetterebbe i principi espressi dai commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, non recepirebbe le cause di incompatibilità dei commissari da essi previste, in violazione dell' art. 117, terzo comma, Cost. Anche a prescindere dalla circostanza che il mancato richiamo, da parte della disposizione regionale alle norme del Codice degli appalti pubblici non determina la loro inapplicabilità, essa disciplina un settore che rientra nella competenza residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale nel dichiarare costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84 del Codice di contratti pubblici, infatti, «gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti». V. la citata sentenza n. 401 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della stessa legge della Regione Umbria n. 3 del 2010, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 15, commi 2 e 4, 16, 19, comma 1, e 28, della medesima legge regionale, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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