Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2011
Corte cost., sent. 9 febbraio 2011, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2011
- Data di deposito
- 9 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 6 del 25 febbraio 2010
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 6 del 25 febbraio 2010
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 6 del 25 febbraio 2010
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 6 del 25 febbraio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35319
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 6 del 2010, il quale, modificando l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973 - che disciplina la procedura per le variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali - esclude la consultazione popolare in caso di accordo tra i Comuni interessati. Poiché la sentenza n. 214 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare», aggiunte dall'impugnato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010, questo è già stato espunto dall'ordinamento legislativo regionale, di tal che l'attuale questione è divenuta priva di oggetto.
Massima n. 35320
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, con i quali si è provveduto a modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano in assenza di qualsivoglia preventiva consultazione popolare in violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. Tale incompletezza procedurale non costituisce una mera irregolarità formale, ma «una grave omissione che ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi», costituendo la consultazione popolare «una fase obbligatoria che deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento». Sulla qualificazione delle leggi regionali di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali come leggi provvedimento caratterizzate da un aggravamento procedurale imposto dall'art. 133, secondo comma, Cost., v. la citata sentenza n. 47 del 2003. Sulla qualificazione della consultazione delle popolazioni interessate come fase obbligatoria del procedimento di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali, v. le citate sent. n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge della Regione Puglia n. 6 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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