Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2011
Corte cost., sent. 9 febbraio 2011, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/2011
- Data di deposito
- 9 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, lett. c), legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 4, comma 2, lett. q), legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 4, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 11, comma 1, lett. d), legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 19, Allegato A, legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 20, legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 21, Allegato E, legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 22, Allegato D, legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
- art. 26, legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 5, comma 1, lett. c), legge n. 65 del 7 marzo 1986
- art. 1, legge n. 226 del 23 agosto 2004
- art. 6, legge n. 65 del 7 marzo 1986
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 76, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 26, direttiva CE n. 22 del 7 marzo 2002
Massime
Massima n. 35314
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, lett. c ), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale stabilisce che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale». Tale norma, attribuendo al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. Né vale ad emendare il vizio il richiamo contenuto nella legge regionale alla legge statale o, comunque, la conformità della prima alla seconda, posto che il problema in discussione non è di stabilire se la legislazione regionale sia conforme a quella statale, bensì se sia competente o meno a disporre il riconoscimento delle qualifiche di cui si tratta e tenuto conto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale. Sulla riconducibilità della disciplina della polizia giudiziaria alla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., v. le citate sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003. Sulla illegittimità della norma regionale che disciplina ambiti di competenza esclusiva statale, indipendentemente dalla sua conformità alla legge dello Stato, v. le citate sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005.
Massima n. 35315
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 2, lett. q ), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato. La disposizione regionale, qualificando l'attività oggetto delle intese di collaborazione come di «concorso alla tutela della sicurezza pubblica» e, contenendo riferimenti alla «salvaguardia della vita delle persone» tramite interventi di prevenzione e repressione, si colloca nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., la quale attiene, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale». Sulla materia dell'«ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., v. la citata sentenza n. 129 del 2009 e, con specifico riferimento a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di «sicurezza urbana», v. le sentenze n. 274 e n. 226 del 2010 e n. 196 del 2009.
Massima n. 35316
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. d ), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., in quanto prevedendo, quale requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale, che il candidato non sia in possesso dello «status» di obiettore di coscienza, contrasterebbe con l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Il Presidente del Consiglio dei ministri, pur deducendo la violazione di una competenza legislativa statale esclusiva e dunque l'inesistenza di qualsiasi competenza regionale, «ravvisa contraddittoriamente la violazione della riserva statale solo nella asserita incompatibilità della norma denunciata con la disciplina dettata dalla legge n. 226 del 2004», non potendo coesistere, «se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà regionale». Il parametro evocato è, inoltre, inconferente, poiché il requisito dell'assenza dello «status» di obiettore di coscienza incide su un «ambito certamente estraneo alla materia "ordine pubblico e sicurezza"» in quanto concerne l'accesso a un pubblico concorso per il reclutamento di personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale. Sulla inammissibilità per contraddittorietà della censura con cui si deduce la violazione della competenza esclusiva statale e, contestualmente, si contesta il quomodo dell'esercizio della potestà regionale, v. la citata sentenza n. 391 del 2006.
Massima n. 35317
È inammissibile, in quanto formulata in modo contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. sotto il profilo per cui, nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le disposizioni impugnate avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato, in contrasto con l'art. 6 della legge statale n. 65 del 1986 che esclude che vi possa essere stretta somiglianza delle uniformi della polizia locale con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Il ricorrente, pur allegando la violazione della potestà esclusiva statale, e dunque l'inesistenza della potestà legislativa regionale, censura unicamente «le modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata, tali da porre le disposizioni impugnate in asserito contrasto con un precetto posto dalla legge statale».
Massima n. 35318
Non è fondata, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento». La disposizione impugnata non contrasta con la direttiva 2002/22/CE che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» allo scopo di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, dal momento che essa consente espressamente di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali, come stabilito anche dall'art. 76 del d.lgs. n. 259 del 2003 che ha recepito la citata direttiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera d), 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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