Corte costituzionale

Sentenza n. 339/2011

Corte cost., sent. 22 dicembre 2011, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
339/2011
Data di deposito
22 dicembre 2011
Data di decisione
12 dicembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:339

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 dicembre 2010
  • art. 25, comma 6, legge della Regione Lombardia n. 20 del 7 luglio 2008
  • art. 14, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 dicembre 2010
  • art. 53-bis, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
  • art. 53-bis, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
  • art. 53-bis, da 7 a 10, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 36012

In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa argomentazione in ordine alla doglianza mossa, in quanto il ricorrente ha chiarito che la norma regionale in esame, intervenendo in materia riservata alla contrattazione collettiva, si è posta in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 e, precisamente, con gli articoli da 40 a 50 che disciplinano la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, così invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.; sicché le ragioni della censura sono state sufficientemente individuate.

Massima n. 36013

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004», in quanto la disposizione censurata disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l ), Cost. In tema v. citata sentenza n. 77 del 2011, punto 3 del Considerato in diritto.

Massima n. 36014

In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, introduce dopo l'articolo 53 di essa l'articolo 53- bis , va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per erronea identificazione della norma impugnata, in quanto la norma impugnata è stata trascritta nel ricorso introduttivo, donde nessun dubbio può nutrirsi sulla sua identificazione.

Massima n. 36015

In relazione alla questione di legittimità costituzionale di cui all'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, introduce dopo l'articolo 53 di essa l'articolo 53- bis , va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per il carattere generico delle censure mosse, in quanto le doglianze del ricorrente individuano ed illustrano le ragioni delle censure (violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.) e la normativa statale ritenuta rilevante.

Massima n. 36016

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, dopo l'articolo 53 di essa ha introdotto l'articolo 53- bis , recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo», in quanto la disposizione censurata nel demandare alla Regione Lombardia l'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta, concernenti le procedure di gara, individuazione che invece la norma statale di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (intervenuta, peraltro, prima di quella regionale) affida allo Stato, incide, violandola, direttamente sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica che, essendo riconducibile alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.), spetta nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo. In tema di tutela della concorrenza v. citate sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008. Sulla possibilità di un intervento pro-concorrenziale della legislazione regionale, v. citate sentenze n. 150 del 2011 e n. 307 del 2009.

Massima n. 36017

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 (in tema di grandi derivazioni ad uso idroelettrico), nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'art. 53 di essa ha inserito l'art. 53- bis , e in questo i censurati commi 7, 8, 9, nonché il comma 10 - il quale ultimo prevede che "La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo" - norma, questa, di esecuzione dei commi precedenti (di talché, stante lo stretto intreccio esistente tra le dette disposizioni se ne impone la totale caducazione), in quanto viola la legislazione statale (d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 2,), riconducibile per intero alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.), che richiede per l'affidamento di beni e servizi, e dunque anche delle concessioni per l'uso delle acque pubbliche, il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica. In tema di tutela della concorrenza, cfr. citata sentenza n. 401 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2011), che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), dopo l'articolo 53 di essa ha introdotto l'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'articolo 53 di essa, ha introdotto l'articolo 53-bis e in questo i censurati commi 7, 8, 9 e 10, trascritti in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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