Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2011
Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2011
- Data di deposito
- 16 dicembre 2011
- Data di decisione
- 12 dicembre 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:334
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2007
- deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2007
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 36003
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa della Camera dei deputati, di inammissibilità - per difetto di puntuale identificazione del ricorrente e per omessa descrizione del contenuto della delibera di insindacabilità - del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Quanto all'asserito difetto di puntuale identificazione dell'Autorità ricorrente, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo si desume, in realtà, agevolmente che il conflitto è stato promosso dalla Corte d'appello penale di Milano. Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità per omessa descrizione del contenuto della delibera della Camera dei deputati, la Corte d'appello ha dato conto del tenore della delibera impugnata, facendo riferimento alle indicazioni della relazione della Giunta per le autorizzazioni, da essa approvata, e ponendo in luce l'aspetto saliente rappresentato dal fatto che la delibera non evoca alcuno specifico atto, posto in essere dal deputato in sede parlamentare, i cui contenuti possano considerarsi riprodotti all'esterno tramite le dichiarazioni per le quali si procede
Massima n. 36004
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa della Camera dei deputati, di inammissibilità - per omessa preventiva verifica della riconducibilità delle dichiarazioni al paradigma della diffamazione aggravata - del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., è onere del ricorrente riportare in modo esaustivo il contenuto delle dichiarazioni in assunto lesive, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse e gli atti tipici del parlamentare. L'accertamento concreto dei fatti e della loro illiceità potrà essere, per converso, effettuato soltanto nell'ambito del giudizio da cui il conflitto trae origine, l'esito del quale il giudice ricorrente non è tenuto ad anticipare, tanto più a fronte dell'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira a "riappropriarsi" del potere (pieno) di giudicare - in un senso o nell'altro - sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni, qualora non venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca
Massima n. 36005
In relazione al giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla la Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), va dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; in conseguenza, la citata delibera di insindacabilità deve essere annullata. Per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare espressione dell'esercizio di tipiche attività parlamentari: nondimeno, nella specie, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la delibera di insindacabilità dell'Assemblea hanno indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dall'on. Sgarbi, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto. Gli atti funzionali evocati dalla difesa della Camera, in alcuni casi rivelano solo un generico collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni in questione e, quanto agli atti ispettivi, essi, singolarmente considerati, manifestano, invece, una corrispondenza contenutistica solo parziale con le dichiarazioni oggetto del conflitto, sicché queste ultime non possono essere considerate come divulgazione del contenuto di una tipica attività parlamentare. Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v., fra le molte, le citate sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Vittorio Sgarbi, per le quali pende il procedimento penale davanti alla Corte d'appello di Milano, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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