Corte costituzionale

Sentenza n. 333/2011

Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/2011
Data di deposito
16 dicembre 2011
Data di decisione
12 dicembre 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:333

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 luglio 2008
  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 luglio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 36000

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, posto che la ricorrente Corte di cassazione ha prospettato due tesi interpretative della impugnata delibera della Camera dei deputati in via subordinata, e non già alternativa, sicché non vi è alcuna oscurità o ambiguità nella individuazione del thema decidendum.

Massima n. 36001

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni del parlamentare, posto che l'ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine - privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia - si pone, a tacer d'altro, in contrasto con l'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali.

Massima n. 36002

Deve essere annullata per violazione dell'art.68, prima comma, Cost. la delibera della Camera dei deputati 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), stante l'assenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e specifici atti di esercizio della funzione parlamentare, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui le varie dichiarazioni possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006). In particolare, deve escludersi la corrispondenza contenutistica - necessaria affinché possa riconoscersi alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo dell'attività parlamentare - quando gli atti tipici esprimano critiche generali alla magistratura, o a una sua corrente, mentre le dichiarazioni esterne censurino l'operato di singoli magistrati in rapporto a specifici episodi (da ultimo, sentenze n. 97 e n. 81 del 2011).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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