Corte costituzionale
Sentenza n. 328/2011
Corte cost., sent. 7 dicembre 2011, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 328/2011
- Data di deposito
- 7 dicembre 2011
- Data di decisione
- 22 novembre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:328
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 14 del 9 agosto 2002
- art. 40, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 14 del 9 agosto 2002
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 14 del 9 agosto 2002
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3, lett. e), statuto regione Sardegna del 26 febbraio 1948
- art. 3, lett. e), statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. e), statuto regione Sardegna del 26 febbraio 1948
- art. 3, lett. e), statuto regione Sardegna del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 35988
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici è attuato solo da «organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità», sollevata, in relazione all'art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Sardegna posto che il giudice a quo solleva due questioni di legittimità costituzionale alternative, frutto di due percorsi interpretativi opposti, senza minimamente optare per alcuno dei due.
Massima n. 35989
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla Regione sull'assunto di un difetto di motivazione dell'ordinanza di remissione in ordine alla dedotta violazione dello statuto speciale della regione Sardegna e alle ragioni dell'applicabilità, nella specie, delle norme del titolo v, parte seconda, della costituzione posto che il richiamo anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trova giustificazione nella considerazione che i limiti statutari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché di norme fondamentali di grande riforma economico-sociale e di obblighi internazionali (v. sent. n. 114 del 2011),
Massima n. 35990
Va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Sardegna sull'assunto della non autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione posto che il giudice remittente, benché richiami la sentenza n. 411 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani della motivazione della predetta, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente - anche se sinteticamente - alla stregua di quella decisione, le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio (da ultimo, sentenza n. 234 del 2011).
Massima n. 35991
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, impugnati, in riferimento agli artt. 3, lett. e), dello Statuto speciale di autonomia e di 117, secondo comma, lett. e) Cost., poichè delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori di interesse regionale, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale in quanto il giudice a quo non avrebbe svolto alcun percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, essendosi limitato a richiamare la sentenza n. 411 del 2008. Infatti, il TAR, benchè richiami la detta sentenza e le argomentazioni ivi svolte, ne ha riprodotto ampi brani delle relativa motivazione, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente - anche se sinteticamente - alla stregua di quella decisione le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio.
Massima n. 35992
E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, nella parte in cui recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici d'interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163/2006, perchè si pongono un contrasto con i limiti generali fissati all'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici d'interesse regionale attriubuita alla Regione dall'art. 3, lett. e) dello Statuto speciale di autonomia. Tali limiti sono inerenti al rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazioni dei servizi, della libertà di stabilimento, nonchè dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento, e sono dunque ascrivibili, come già riconosciuto dalle sentenza n. 144 del 2011, «per il loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonchè delle norme con le quali li Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, nonché dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevate, in riferimento all'art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con l'ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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