Corte costituzionale

Sentenza n. 323/2011

Corte cost., sent. 25 novembre 2011, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
323/2011
Data di deposito
25 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:323

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 27 dicembre 2010

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 73, comma 1, bis, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Massime

Massima n. 35972

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1- bis , del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1- bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011), promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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