Corte costituzionale
Sentenza n. 323/2011
Corte cost., sent. 25 novembre 2011, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 323/2011
- Data di deposito
- 25 novembre 2011
- Data di decisione
- 21 novembre 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 27 dicembre 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 73, comma 1, bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Massime
Massima n. 35972
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1- bis , del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1- bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011), promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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