Corte costituzionale
Sentenza n. 320/2011
Corte cost., sent. 25 novembre 2011, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/2011
- Data di deposito
- 25 novembre 2011
- Data di decisione
- 21 novembre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:320
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 1, comma 1, lett. t), legge della Regione Lombardia n. 21 del 27 dicembre 2010
- art. 2, comma 186, bis, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 186, bis, legge della Regione Lombardia n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 49, comma 6, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 35966
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l' art. 1, comma 1, lettera t ), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 2 e prevede la cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - la società patrimoniale d'àmbito a capitale pubblico incedibile - di beni demaniali, in quanto l'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». L'abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23- bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati in relazione al medesimo comma dell'art. 49.
Massima n. 35967
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t ), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, pure per la parte in cui introduce nell'art. 49, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 4, posto che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'àmbito di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 49, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata, al punto 2, l'illegittimità costituzionale. Da tale illegittimità consegue quindi, necessariamente, anche quella del denunciato comma 4, senza che debba procedersi allo scrutinio di tale comma in base ai parametri evocati.
Massima n. 35968
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t ), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 6, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), l ), m ) e s ) Cost. La questione deve essere rigettata in quanto il ricorso governativo muove dalla erronea premessa interpretativa che il denunciato comma 6, lettera c ), sia «collegato» al precedente comma 2 e che sia pertanto affetto dai medesimi vizi, laddove la prima disposizione 2 riguarda il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alla società patrimoniale d'àmbito, mentre la seconda concerne solo la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico del servizio idrico integrato, gestore che è soggetto diverso dalla società patrimoniale d'àmbito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell'art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lettera c) del comma 6 dell'art. 49, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera t), della legge reg. Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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