Corte costituzionale

Sentenza n. 309/2011

Corte cost., sent. 23 novembre 2011, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/2011
Data di deposito
23 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 103, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 22, legge della Regione Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35944

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, si pone in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Si vedano, in tema di "governo del territorio", le citate sentenze n. 367 del 2007 e n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto .

Massima n. 35945

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione statale di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 35946

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 - il quale costituisce interpretazione autentica dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, secondo cui la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma - poiché in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, che definisce gli "interventi di ristrutturazione edilizia", con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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