Corte costituzionale

Sentenza n. 308/2011

Corte cost., sent. 11 novembre 2011, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/2011
Data di deposito
11 novembre 2011
Data di decisione
9 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:308

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Molise n. 23 del 23 dicembre 2010
  • art. 2, comma 1, lett. c-bis, legge della Regione Molise n. 22 del 7 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Molise n. 23 del 23 dicembre 2010
  • art. 2, comma 1, bis, legge della Regione Molise n. 22 del 7 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35942

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a ), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che individua la valle del Tammaro tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.

Massima n. 35943

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che stabilisce che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale e pubblico, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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