Corte costituzionale
Sentenza n. 308/2011
Corte cost., sent. 11 novembre 2011, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/2011
- Data di deposito
- 11 novembre 2011
- Data di decisione
- 9 novembre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Molise n. 23 del 23 dicembre 2010
- art. 2, comma 1, lett. c-bis, legge della Regione Molise n. 22 del 7 agosto 2009
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Molise n. 23 del 23 dicembre 2010
- art. 2, comma 1, bis, legge della Regione Molise n. 22 del 7 agosto 2009
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 17, e all. 3, lett. f) (Ministero sviluppo economico), decreto ministeriale del 10 settembre 2010
- direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
- direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2009
- art. 12, comma 20, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- legge n. 239 del 23 agosto 2004
Massime
Massima n. 35942
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a ), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che individua la valle del Tammaro tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.
Massima n. 35943
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che stabilisce che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale e pubblico, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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