Corte costituzionale

Sentenza n. 305/2011

Corte cost., sent. 11 novembre 2011, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/2011
Data di deposito
11 novembre 2011
Data di decisione
9 novembre 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:305

Norme oggetto del giudizio

  • 2371, deliberazione giunta regione Veneto del 5 ottobre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35936

Come la Corte ha più volte dichiarato, nei giudizi per conflitto di attribuzione fra enti, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso o a resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio (In applicazione di tale principio, nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale con la quale sono state individuate deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal World Wild Fund Italia Onlus ONG, dall'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA Onlus, dalla Lega Antivivisezione LAV Onlus e dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli LIPU Birdlife Italia Onlus).Nello stesso senso, sentenze n. 279 del 2008, n. 368 del 2007, n. 312 del 2006.

Massima n. 35937

Va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, conflitto di attribuzione fra enti, contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale del 5 ottobre 2010, n. 2371 con la quale sono state individuate, come precisato nell'allegato A alla medesima delibera, le deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori in quanto asseritamente adottata in assenza dei presupposti e delle condizioni alla cui osservanza l'art. 9 della direttiva comunitaria 2009/147/CE (così come, in precedenza, l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE) prevede sia subordinato il rilascio, con conseguente violazione sia del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., che della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia ambientale. Il ricorrente riconosce la spettanza in capo alla Regione resistente del potere di disporre deroghe al regime della cacciabilità delle specie migratorie, come dettato dalla direttiva comunitaria 2009/147/CE. e consentito dall'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, e perciò non lamenta uno sconfinamento della Regione all'interno di un ambito competenziale dello Stato, ma semplicemente il modo attraverso il quale la competenza regionale in materia di deroghe alla cacciabilità degli uccelli migratori è stata esercitata, in particolare la mancata ottemperanza al contenuto del parere, obbligatorio, reso sul punto dall'ISPRA, sicché non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta, invece, la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di farne valere la affermata illegittimità, oltre al fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, non ha esercitato il potere previsto dall'art. 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992, di annullare, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, i provvedimenti con i quali sono state fissate deroghe al regime di cacciabilità delle specie animali, se ritenuti in contrasto con la legislazione vigente e previa diffida alla Regione interessata. - Sull'ammissibilità del conflitto nelle sole ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del potere, v. sentenze n. 195 del 2007, n. 99 del 1991, n. 285 del 1990 e n. 110 del 1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371, recante «Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13», con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze