Corte costituzionale
Sentenza n. 305/2011
Corte cost., sent. 11 novembre 2011, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 305/2011
- Data di deposito
- 11 novembre 2011
- Data di decisione
- 9 novembre 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:305
Norme oggetto del giudizio
- 2371, deliberazione giunta regione Veneto del 5 ottobre 2010
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 9, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- art. 19-bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 35936
Come la Corte ha più volte dichiarato, nei giudizi per conflitto di attribuzione fra enti, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso o a resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio (In applicazione di tale principio, nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale con la quale sono state individuate deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal World Wild Fund Italia Onlus ONG, dall'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA Onlus, dalla Lega Antivivisezione LAV Onlus e dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli LIPU Birdlife Italia Onlus).Nello stesso senso, sentenze n. 279 del 2008, n. 368 del 2007, n. 312 del 2006.
Massima n. 35937
Va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, conflitto di attribuzione fra enti, contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale del 5 ottobre 2010, n. 2371 con la quale sono state individuate, come precisato nell'allegato A alla medesima delibera, le deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori in quanto asseritamente adottata in assenza dei presupposti e delle condizioni alla cui osservanza l'art. 9 della direttiva comunitaria 2009/147/CE (così come, in precedenza, l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE) prevede sia subordinato il rilascio, con conseguente violazione sia del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., che della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia ambientale. Il ricorrente riconosce la spettanza in capo alla Regione resistente del potere di disporre deroghe al regime della cacciabilità delle specie migratorie, come dettato dalla direttiva comunitaria 2009/147/CE. e consentito dall'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, e perciò non lamenta uno sconfinamento della Regione all'interno di un ambito competenziale dello Stato, ma semplicemente il modo attraverso il quale la competenza regionale in materia di deroghe alla cacciabilità degli uccelli migratori è stata esercitata, in particolare la mancata ottemperanza al contenuto del parere, obbligatorio, reso sul punto dall'ISPRA, sicché non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta, invece, la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di farne valere la affermata illegittimità, oltre al fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, non ha esercitato il potere previsto dall'art. 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992, di annullare, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, i provvedimenti con i quali sono state fissate deroghe al regime di cacciabilità delle specie animali, se ritenuti in contrasto con la legislazione vigente e previa diffida alla Regione interessata. - Sull'ammissibilità del conflitto nelle sole ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del potere, v. sentenze n. 195 del 2007, n. 99 del 1991, n. 285 del 1990 e n. 110 del 1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371, recante «Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13», con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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