Corte costituzionale

Sentenza n. 300/2011

Corte cost., sent. 10 novembre 2011, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/2011
Data di deposito
10 novembre 2011
Data di decisione
9 novembre 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge provincia Bolzano n. 13 del 22 novembre 2010
  • art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 13 del 22 novembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35918

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), che modificano, rispettivamente, la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materia di pubblico spettacolo) - aggiungendovi l'art. 5- bis e novellandone l'art. 12 - e la legge 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici), inserendo nell'art. 11 il nuovo comma 1- bis , sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. Le norme impugnate, che dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, pur investendo un bene giuridico fondamentale, quale la tutela dei minori, hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, quali interessi pubblici primari riconducibili alla materia «tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza» preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Sulla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza» vedi sent. n. 35 del 2011. Sull'identificazione della materia con riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalle norme, tenendo conto della loro ratio , tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, vedi sent. n. 430 e n. 165 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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