Corte costituzionale
Sentenza n. 273/2011
Corte cost., sent. 21 ottobre 2011, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/2011
- Data di deposito
- 21 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 5, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 35867
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai referendari o ai primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982 il beneficio della conservazione, all'atto della nomina a consigliere di Stato, dell'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni. Non sono ravvisabili profili di irragionevole discriminazione rispetto a coloro che non erano ancora in servizio a quella data, trattandosi di norma volta a salvaguardare le precedenti posizioni di ruolo dei magistrati all'atto dell'unificazione dei ruoli separati dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, e per questo eccezionale e derogatoria, da ritenere giustificata nel differenziare la posizione, non omogenea, connessa all'anzianità maturata in primo grado rispetto a quella dei consiglieri di Stato in ruolo, e non confrontabile con la disciplina dettata per la progressione di carriera nella magistratura ordinaria e contabile (e nel pubblico impiego in generale), riguardo alla quale, pur nell'unità della funzione giurisdizionale, nessun principio impone identità di statuto professionale. Sui limiti di applicabilità delle norme transitorie ed eccezionali, vedi sent. n. 202 e n. 34 del 2011, n. 131 del 2009, n. 96 del 2008, n. 439 del 2007, n. 178 del 2006, n. 149 del 2005; ord. n. 231 del 2009 e n. 344 del 2008 Sull'elemento temporale quale giustificazione di trattamenti differenziati, vedi ord. n. 31 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 del 2008. Sulla legittimità del peculiare statuto professionale della magistratura amministrativa, vedi sent. n. 1 del 1978, ord. n. 542 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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