Corte costituzionale
Sentenza n. 271/2011
Corte cost., sent. 21 ottobre 2011, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/2011
- Data di deposito
- 21 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 2, legge della Regione Calabria n. 15 del 13 giugno 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35864
Sono inammissibili le deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum attraverso l'evocazione di ulteriori parametri costituzionali in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, onde non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità, dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 236 e 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 244 del 2005.
Massima n. 35865
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 - norma di interpretazione autentica - in quanto la retroattività della norma, il cui divieto pure non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost., non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Infatti, la norma oggetto di censura, stabilendo che l'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2005 deve essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda - ai fini della determinazione della indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione spettante ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di perfezionamento dell'accordo risolutivo - va escluso il rateo di tredicesima mensilità, non ha imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, ma ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell'art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, in quanto i dipendenti regionali, nel proporre l'accordo di risoluzione consensuale e nel sottoscrivere il relativo contratto, avevano riposto un legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell'indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità. In senso analogo, v. citate sentenze n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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