Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2011

Corte cost., sent. 12 ottobre 2011, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/2011
Data di deposito
12 ottobre 2011
Data di decisione
5 ottobre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35847

Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 dato che questo non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.

Massima n. 35848

Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, laddove essa consente l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 3, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue. Atteso il contenuto della presente decisione, non occorre provvedere sull'istanza di sospensione formulata dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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