Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2011
Corte cost., sent. 12 ottobre 2011, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2011
- Data di deposito
- 12 ottobre 2011
- Data di decisione
- 5 ottobre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 32, comma 2, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 32, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Massime
Massima n. 35847
Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 dato che questo non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.
Massima n. 35848
Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, laddove essa consente l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 3, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue. Atteso il contenuto della presente decisione, non occorre provvedere sull'istanza di sospensione formulata dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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