Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2011

Corte cost., sent. 26 gennaio 2011, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2011
Data di deposito
26 gennaio 2011
Data di decisione
12 gennaio 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 154, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

  • art. 75, Costituzione
  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Massime

Massima n. 35375

Nel giudizio sull'ammissibilità del referendum , sono ammissibili gli scritti presentati da soggetti diversi dai presentatori della richiesta referendaria e dal Governo e tuttavia interessati alla decisione, intesi quali contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione, tuttavia, non si traduce nel diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà per la Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970 illustrino oralmente le rispettive posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 15 del 2008; nn. 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005.

Massima n. 35376

Nell'ambito del giudizio giudizio sull'ammissibilità del referendum , la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e tale competenza si atteggia, "con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge". Non è quindi in discussione, in questa sede, la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria. Sull'autonomia e specificità del giudizio sull'ammissibilità del referendum v., citate, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008; n. 45 del 2005.

Massima n. 35377

In sede di giudizio di ammissibilità del referendum , la Corte valuta separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum, anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di "concentrare" le richieste referendarie che rivelano uniformità od analogia di materia e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di "concentrazione"), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri ed, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, la coerenza di tali quesiti va valutata in relazione a ciascuno di essi, e non nel loro complesso, senza che assuma rilievo l'eventualità che siano stati promossi, in tutto o in parte, dai medesimi promotori.

Massima n. 35378

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». La richiesta referendaria non riguarda leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. espressamente esclude l'iniziativa referendaria, né tantomeno leggi "collegate" a quelle espressamente sottratte al referendum ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che la Corte ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, la disposizione oggetto del quesito non è a contenuto costituzionalmente vincolato o norma costituzionalmente necessaria, né risulta a contenuto imposto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il quesito, benché formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta i necessari caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneità. Infatti, esso incorpora la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua, quale puntuale ratio che lo ispira; e dall'inciso proposto per l'abrogazione è dato trarre con evidenza "una matrice razionalmente unitaria". Il referendum , inoltre, non ha carattere surrettiziamente propositivo. Il quesito referendario è, infatti, diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituirne una estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo. Infine, la normativa residua, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, è immediatamente applicabile e non presenta elementi di contraddittorietà. Sulla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato v. citata, sentenza n. 325 del 2010. Sulla necessità che il quesito incorpori la puntuale ratio che lo ispira tale da trarne una "matrice razionalmente unitaria" v., citate, sentenze n. 29 del 1987, n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978). Sull'abrogazione parziale v. citate, sentenze n. 34 del 2000 e n. 36 del 1997. Sulla necessità che la normativa residua risulti immediatamente applicabile v., citata, sentenza n. 32 del 1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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