Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2011
Corte cost., sent. 26 gennaio 2011, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2011
- Data di deposito
- 26 gennaio 2011
- Data di decisione
- 12 gennaio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 150, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 2, comma 13, nel testo risultante dall', decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7 settembre 2010
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 35370
Nel giudizio sull'ammissibilità del referendum , sono ricevibili gli scritti difensivi presentati da soggetti diversi dai presentatori della richiesta referendaria e dal Governo e tuttavia interessati alla decisione, intesi quali contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ricevibilità, tuttavia, non si traduce nel diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà per la Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970 illustrino oralmente le rispettive posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento. In senso analogo, v., citate, sentenze nn. 15 e 16 del 2008; n. 45 del 2005.
Massima n. 35371
Nell'ambito del giudizio giudizio sull'ammissibilità del referendum , la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e tale competenza si atteggia, "con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge". Non è quindi in discussione, in questa sede, la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria. Sull'autonomia e specificità del giudizio sull'ammissibilità del referendum v., citate, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008; n. 45 del 2005.
Massima n. 35372
In sede di giudizio di ammissibilità del referendum, la Corte valuta separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum, anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di "concentrare" le richieste referendarie che rivelano uniformità od analogia di materia e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di "concentrazione"), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, esula dall'esame della Corte ogni valutazione circa la complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo neppure l'eventualità che essi siano stati proposti, in tutto o in parte, dai medesimi promotori.
Massima n. 35373
Al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi è estranea qualunque valutazione di merito in ordine sia alla normativa oggetto di referendum sia alla normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria. Il giudizio di ammissibilità del referendum è diretto ad accertare, da un lato, l'insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica dall'art. 75, secondo comma, Cost.), attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; dall'altro, la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito stesso. Tuttavia, ciò non significa che alla Corte sia inibita l'individuazione della normativa di risulta. Invero, la stessa Corte ha individuato alcuni limiti e requisiti di ammissibilità del referendum , che esigono non soltanto di verificare quale possa essere tale normativa ma anche - in alcuni casi eccezionali - di valutarne la conformità a Costituzione. Tali sono i casi in cui viene in rilievo il limite di ammissibilità costituito da leggi a contenuto vincolato, per effetto o di trattati internazionali o di norme comunitarie o di norme costituzionali, e da leggi costituzionalmente necessarie. Sul carattere oggettivo del giudizio di ammissibilità del referendum , v. citate, ex plurimis , sentenza n. 26 del 1981; sostanzialmente nello stesso senso, anche le sentenze n. 45 del 2005 e n. 16 del 2008.
Massima n. 35374
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nel testo risultante dall'articolo 12 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, avente ad oggetto la forma di gestione e le procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Il quesito in esame si rivela inidoneo e non coerente rispetto al fine, che l'iniziativa referendaria si propone, di rendere inapplicabile al servizio idrico integrato la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei SPL a rilevanza economica, dettata, per quasi tutti i servizi pubblici locali, dall'art. 23- bis del d. l. n. 112 del 2008. L'abrogazione referendaria dell'art. 150 del Codice dell'ambiente - consistente, peraltro, in una mera armonizzazione delle norme sul servizio idrico integrato con quelle, già autoapplicative, dell'art. 23- bis - non è idonea a far venire meno l'applicazione al solo servizio idrico delle forme di gestione fissate, anche per tale servizio, proprio da quest'ultima norma, applicabile al settore idrico indipendentemente dalla vigenza dell'art. 150 del codice dell'ambiente. La normativa di risulta, infatti, non può mai comportare l'abrogazione delle norme di cui all'art. 23- bis , limitatamente al settore del servizio idrico integrato. Inoltre, per i limiti strutturali suoi propri, lo strumento referendario applicato a detta norma - in quanto di natura ablativa e privo, dunque, di efficacia propositiva o additiva - non è in grado nell'attuale quadro normativo di escludere l'efficacia dell'art. 23- bis per il solo settore idrico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'articolo 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel testo risultante dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, depositata in data 7 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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