Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2011

Corte cost., sent. 26 gennaio 2011, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2011
Data di deposito
26 gennaio 2011
Data di decisione
12 gennaio 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 15, decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009

Parametri

  • art. 75, Costituzione
  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Massime

Massima n. 35366

Nel giudizio sull'ammissibilità del referendum sono ricevibili le memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori della richiesta referendaria e dal Governo e tuttavia interessati alla decisione, intese quali contributi contenenti argomentazioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale ricevibilità, tuttavia, non si traduce nel diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà per la Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970 illustrino oralmente le rispettive posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento. In senso analogo, v., citate, sentenze nn. 15, 16 e 17 del 2008; nn. 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005.

Massima n. 35367

In sede di giudizio di ammissibilità del referendum , la Corte valuta separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum , anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di «concentrare» le richieste referendarie «che rivelano uniformità od analogia di materia» e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di "concentrazione"), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi (anche opposti) evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, esula dall'esame della Corte ogni valutazione circa la complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo neppure l'eventualità che essi siano stati proposti, in tutto o in parte, dai medesimi promotori.

Massima n. 35368

Al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi è estranea qualunque valutazione di merito in ordine sia alla normativa oggetto di referendum sia alla normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria. Quanto a detta abrogazione, non rileva che darebbe luogo ad effetti incostituzionali, "sia nel senso di determinare vuoti, suscettibili di ripercuotersi sull'operatività di qualche parte della Costituzione; sia nel senso di privare della necessaria garanzia situazioni costituzionalmente protette". Ciò non significa, però, che alla Corte sia inibita l'individuazione della cosiddetta normativa di risulta. Al contrario, l'individuazione di tale normativa è necessaria per valutare se essa comporti un significativo inadempimento di specifici ed inderogabili obblighi internazionali, comunitari o, comunque, direttamente imposti dalla Costituzione. In tali ipotesi, la normativa di risulta va sottoposta non già ad un pieno ed approfondito scrutinio di legittimità costituzionale, ma ad una mera "valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale" o di una norma comunitaria direttamente applicabile. Sull'estraneità, in sede di giudizio sull'ammissibilità di referendum , del giudizio di legittimità costituzionale in ordine alla normativa oggetto di referendum o a quella di risulta, v., ex plurimis , sentenze n. 15 e n. 16 del 2008; n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48 del 2005, n. 26 del 1981. Sulla necessità dell'individuazione della normativa di risulta per valutare se essa comporti un significativo inadempimento di inderogabili obblighi internazionali, comunitari o, comunque, direttamente imposti dalla Costituzione (sentenze n. 35, n. 20 e n. 19 del 1997, n. 35 e n. 17 del 1993, n. 27 del 1987). Sulla liminare e limitata valutazione della normativa di risulta, v., citate, sentenze n. 15 del 2008 e n. 45 del 2005.

Massima n. 35369

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 23- bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a sèguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale. L'oggetto del quesito referendario - che riguarda la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - è rappresentato da disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum . Infatti, l'intero art. 23- bis , risponde soltanto alla ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica e, a tal fine, limita i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in house solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali. Nè i limiti di cui all'art. 75 Cost. risultano violati con riferimento al diritto comunitario, sia perchè il quesito non ha ad oggetto una legge a contenuto comunitariamente vincolato (e, quindi, costituzionalmente vincolato, in applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); sia perché l'eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe alcun inadempimento degli obblighi comunitari. Infatti, da essa non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai suddetti servizi pubblici, né una lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l'applicazione di una normativa contrastante con l'assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario. Il quesito è ammissibile anche sotto il profilo della sua formulazione poichè rispetta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale (omogeneità; chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; rispetto della natura essenzialmente ablativa dell'operazione referendaria). Con specifico riferimento all'omogeneità, l'abrogazione richiesta riguarda una normativa unitaria e generale, prevalente su quelle di settore, che è diretta sostanzialmente a restringere, rispetto alle regole concorrenziali minime comunitarie, le ipotesi di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Inoltre, vi è congruità tra intento referendario e formulazione del quesito: l'obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto esclusivamente dalla finalità «incorporata nel quesito», cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, la quale va ravvisata nell'intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23- bis , che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico). Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione o incongruità tra tale intento intrinseco e la formulazione - del tutto chiara, semplice ed univoca - della richiesta referendaria. Sulla irrilevanza delle eventuali dichiarazioni rese dai promotori ai fini della individuazione dell'intento dei promotori v. citate, ex plurimis , sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 - per l'abrogazione dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a séguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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