Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2011
Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2011
- Data di deposito
- 22 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 108, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 113, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 115, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 115, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 115, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 151, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 10, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 7 settembre 1990
- art. 115, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 14, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 7 settembre 1990
- art. 14, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 7 settembre 1990
- art. 14, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 7 settembre 1990
- art. 145, comma 11, lett. c), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010
- art. 30, comma 3, bis, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008
- art. 11, comma 1, ter, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 19-bis, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- art. 2, legge n. 66 del 6 febbraio 2006
- resa esecutiva con, convenzione di Berna
- legge n. 503 del 5 agosto 1981
- direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- 2001/42/CE, direttiva CE del 27 giugno 2001
- 85/337/CEE, direttiva CEE del 27 giugno 1985
Massime
Massima n. 35768
Sono inammissibili le questioni relative agli artt. 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 sollevate con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alle direttive europee n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE, in quanto, nella specie, dalla delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione risulta evidente come i motivi di impugnazione relativi ai citati articoli sono diretti a denunziare esclusivamente il contrasto di tali disposizioni con leggi statali, senza alcun accenno a violazioni di norme comunitarie ovvero di parametri costituzionali riferibili a queste ultime. In senso analogo, v. citate sentenze n. 365 e n. 275/2007.
Massima n. 35769
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 113 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale prevede che il soggetto proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'art. 11, senza tuttavia prevedere, come imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che all'istanza sia «altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale. Le Regioni sono dunque tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nella specie, quanto al procedimento di VIA, con riferimento al citato art. 23, comma 2. Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e dello Statuto speciale, trattandosi della disciplina di un procedimento che incide sulla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo Statuto speciale come di competenza regionale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 186/2010 e n. 234/2009.
Massima n. 35770
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La norma censurata dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, ....fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...»; dia «notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.
Massima n. 35771
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 11, lett. c ), della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale dispone che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate «al termine della giornata venatoria», per asserita violazione dell'art. 4, primo comma, dello Statuto e l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 18, comma 4, 19, comma 2, e 19- bis , comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevedono l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria», i quali costituiscono norme fondamentali delle riforme economico sociali. L'argomentazione sottesa alla censura, secondo cui tale disposizione contrasterebbe con l'obbligo di indicare il numero massimo dei capi da abbattere e con la necessità dei conseguenti controlli, non evidenzia una difformità della disciplina tale da integrare il vizio prospettato. Infatti, la necessità che a fine giornata il cacciatore debba indicare il numero di capi abbattuti non può essere ritenuta previsione che impedisca, da un lato, il rispetto del limite dei capi da abbattere, dall'altro, lo svolgimento di efficaci controlli. In senso analogo, v. citata sentenza n. 332/2006.
Massima n. 35772
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto il ricorrente si limita genericamente ad indicare una serie di fonti internazionali e comunitarie, senza specificare né le disposizioni che in particolare sarebbero violate, né in quale modo la necessità di efficaci controlli sul rispetto di esse sarebbe inficiata dalla disposizione impugnata. In senso analogo, v. citate sentenze n. 88, n. 32/2011, n. 251/2009, n. 250/2009, n. 232/2009, n. 38/2007.
Massima n. 35773
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, che modifica il comma 1- ter dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14,in quanto la norma in questione, nel disciplinare il procedimento per il rilascio da parte dell'amministrazione regionale dei provvedimenti di deroga relativi alla cacciabilità di cinghiali, volpi e corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1996, n. 24, non prevedrebbe il necessario parere dell'ISPRA. Infatti la disposizione denunciata si limita a dettare le condizioni in base alle quali tali provvedimenti possono essere adottati non su base provinciale, ma su base regionale. Non può, infatti, ritenersi che la disposizione in esame sia sufficiente a sottrarre tale procedura al rispetto dell'art. 6, comma 7, pure contenuto nella legge regionale 14 del 2007, che - nel disciplinare la procedura di deroga - prevede che «l'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» (oggi ISPRA).
Massima n. 35856
Non è fondata, per l'inconferenza delle norme statali evocate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La disposizione impugnata consente che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione per la produzione di energia idroelettrica fino a 500 Kw, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, possano, alle condizioni indicate, essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA. A giudizio del ricorrente, tuttavia, tale disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il punto 2 dell'allegato IV alla parte II, i quali si riferiscono alla verifica di assoggettabilità e alla disciplina della VAS. Risulta evidente quindi come, sia nell'indicazione dei parametri, sia nella descrizione della disciplina statale, il ricorrente si sia riferita al diverso procedimento della VAS e non a quello, che avrebbe potuto essere coinvolto, della VIA.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113 e dell'articolo 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, proposte in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alle direttive 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 11, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, proposta in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla Convenzione di Berna, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), nonché alle direttive 2009/147/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 11, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 4, primo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 151, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 4, primo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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