Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2011
Corte cost., sent. 18 luglio 2011, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2011
- Data di deposito
- 18 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge della Regione Marche n. 7 del 11 febbraio 2010
- art. 4, legge della Regione Marche n. 7 del 11 febbraio 2010
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 2010
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 2010
- art. 4, comma 1, legge della Regione Marche n. 7 del 11 febbraio 2010
- art. 5, legge della Regione Veneto n. 13 del 16 febbraio 2010
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 43, Trattato CE
- art. 81, Trattato CE
- art. 1, comma 18, decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009
- legge n. 25 del 26 febbraio 2010
Massime
Massima n. 35743
In relazione alla questione di legittimità dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per assenza di motivazione a sostegno della impugnazione stante il rapporto di stretta inscindibilità che esiste tra tale disposizione e quella contenuta nel precedente comma 1, prevedendo la prima il potere in capo alla Giunta regionale di fissare i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al comma 1, sicché esse realizzano un'unitaria e omogenea disciplina del procedimento attinente al rilascio delle concessioni.
Massima n. 35744
In relazione alla questione di legittimità dell'art. 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte in quanto dagli argomenti prospettati nel ricorso a sostegno delle censure si evincono gli esatti termini delle questioni sollevate dal ricorrente, sia quanto alle norme comunitarie effettivamente pertinenti, sia quanto alla rilevanza della procedura d'infrazione.
Massima n. 35745
In relazione alla questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., per difetto di motivazione, in quanto invece dalle motivazioni contenute nel ricorso si desumono le ragioni poste a fondamento della asserita lesione, da parte della norma regionale impugnata, dei principi di libera concorrenza.
Massima n. 35746
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, il quale stabilisce che ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente. Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di ottenerne la proroga (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3), violando, in tal modo, l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. In tema, cfr. citate sentenze nn. 340 e 180/2010.
Massima n. 35747
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7. La norma censurata non è idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento previsto dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. Il legislatore regionale, infatti, attribuisce ad una delibera della Giunta regionale il potere sopra indicato, subordinandolo all'adozione di una previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta ad esprimere, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 18, i criteri validi per il rilascio delle concessioni in esame.
Massima n. 35748
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13. La normativa regionale impugnata regola talune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi, tutte in contrasto con la disciplina fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015. La seconda ipotesi, presa in esame dal legislatore regionale, è quella indicata dall'art. 5, commi 2 e 3, in virtù dei quali il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, anche se per effetto del precedente comma 1, che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dall'allegato S/3, lett. e )- ter , dalla legge regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni. La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, se ha eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni. Ebbene, per quanto attiene alle fattispecie di cui all'art. 5, commi 2 e 3, valgono le considerazioni fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell'art. 117, primo comma, Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.
Massima n. 35749
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3. L'art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Il successivo art. 2 stabilisce che «l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale». Quanto all'art. 1, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, avendo il legislatore regionale abruzzese previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto, con ciò attribuendo ai titolari delle stesse una proroga in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza. Quanto all'art. 2, esso applica l'estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell'approvazione della legge regionale. Il fatto che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l'art.1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 è espressione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni);
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 66 del 2010, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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