Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2011
Corte cost., sent. 13 luglio 2011, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2011
- Data di deposito
- 13 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, lett. c), legge della Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010
- art. 5, comma 4, lett. c), legge della Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010
- art. 26, comma 3, legge della Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010
- art. 43, comma 2, lett. c), legge della Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010
- art. 43, comma 6, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- direttiva CEE n. 11 del 3 marzo 1997
- direttiva CE n. 35 del 26 maggio 2003
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 35738
Va dichiarata l'estinzione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3, lett . c ), e 4, lett. c ), 26, comma 3, 43, comma 2, lett. c ), della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, stante la sopravvenuta modifica legislativa delle disposizioni impugnate - medio tempore non applicate - ad opera della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2010, n. 69 nel senso auspicato dal ricorrente e tenuto conto della rinuncia al ricorso con adesione della controparte. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 168 e n. 148/2011.
Massima n. 35739
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. - che assoggetta alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione e prevede, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - per lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria e per denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva». Sarebbe infatti inammissibile, perché elusiva dell'effetto utile della direttiva, una VIA frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati ben diversi - in ipotesi più favorevoli agli esercenti l'attività controllata - rispetto ad una valutazione globale sull'incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate. La considerazione degli effetti cumulativi, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, può condurre all'impossibilità di distinguere le parti dell'opera o dell'attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell'ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell'opera o dell'attività, già in essere prima dell'entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. Quest'ultima deve essere dunque interpretata come prescrizione condizionata alla praticabilità, fisica e giuridica, dello scorporo delle parti modificate da quelle non modificate. In tutti i casi in cui tale scorporo non sia possibile, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l'artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. La garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell'art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l'eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell'intera opera o attività.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza», promosse, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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