Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2011

Corte cost., sent. 13 luglio 2011, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/2011
Data di deposito
13 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 15, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35733

V. titoletto.

Massima n. 35734

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per tardività delle impugnazioni in quanto proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima, in quanto va riconosciuta la tempestività della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata. In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.

Massima n. 35735

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite, in quanto se la manovra economica nel suo complesso può di certo orientare nell'individuazione delle finalità perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio economico, non può impedire che il vaglio di legittimità costituzionale sia operato in riferimento alle singole disposizioni, che presentano, tra l'altro, carattere fortemente disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a parametri costituzionali di volta in volta differenti.

Massima n. 35736

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata nell'atto di intervento - in quanto le disposizioni impugnate inciderebbero solo di riflesso sulle competenze regionali - poiché, lamentando le Regioni la lesione delle proprie competenze, l'effettivo pregiudizio di esse concerne il merito del giudizio.

Massima n. 35737

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (che prevedono una disciplina a regime, ove l'ammontare del pedaggio è determinato con d.P.C.m., ed in una disciplina transitoria, ove viene previsto che, sino all'applicazione della nuova tariffa, sia applicata in via forfettaria una maggiorazione fissa ai caselli delle autostrade assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e con i raccordi autostradali gestiti dall'ANAS. S.p.a.), promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione. Infatti, la previsione dell'applicazione di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale e, quindi, nella materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile». In tali aspetti è compresa altresì la potestà di imposizione e di riscossione del canone per la concessione di aree del demanio statale, in relazione alla quale è determinante la titolarità del bene e non la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni. Con riferimento, poi, alla dedotta lesione della materia «governo del territorio» le disposizioni denunciate non appaiono volte a disciplinare i molteplici usi del territorio, combinando tra loro i vari interessi rilevanti, al fine di conseguire un ordinato assetto di quest'ultimo, ma nell'intento di contribuire alla copertura dei costi di ANAS S.p.a. incidono solo indirettamente, a seconda della scelta operata dal singolo utente, sulla circolazione locale. Per quanto concerne l'invocata materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», è assorbente la considerazione per cui «armonizzazione» e «coordinamento» della finanza presuppongono differenti risorse, attribuite a diversi enti. Di contro, nell'ambito delle norme oggetto di giudizio, non vengono incise risorse regionali, dal momento che l'ANAS S.p.a. è società a partecipazione interamente statale, il bene è di interesse nazionale ed il pedaggio è dovuto dal singolo utente. Infine, per quanto riguarda il riferimento alla materia «grandi reti di trasporto», le disposizioni, sebbene abbiano ad oggetto autostrade e strade di interesse nazionale, non possono essere ricondotte interamente alla materia indicata che riguarda principalmente le infrastrutture e non i loro aspetti gestori e di utilizzazione. La riconduzione della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva riservata allo Stato, comporta, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 Cost., la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare allo Stato e, pertanto, l'infondatezza delle questioni anche in riferimento a detto parametro. In senso analogo, sulla riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "ordinamento civile", v. citate sentenze n. 370/2008, n. 427, 286/2004. In tema di "governo del territorio", v. citata sentenza n. 383/2003. In tema di "grandi reti di trasporto", v. citata sentenza n. 51/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA , Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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