Corte costituzionale
Sentenza n. 199/2011
Corte cost., sent. 6 luglio 2011, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/2011
- Data di deposito
- 6 luglio 2011
- Data di decisione
- 22 giugno 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 2, comma 104, lett. b), legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35715
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono legittimati ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ne consegue che è inammissibile l'intervento la cui legittimazione deriverebbe, secondo la stessa prospettazione della parte, esclusivamente dal fatto che l'interveniente è creditore, per vari titoli, di una delle parti del giudizio nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. Orientamento consolidato. V., di recente, tra le altre, la sentenza n. 118 del 2011.
Massima n. 35716
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dell'art. 2, comma 104, lettera b ), della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 - i quali dispongono, con un identico testo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n. 310, secondo cui «La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private» - sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. Il giudice a quo , infatti, pur ricordando che la medesima vicenda è stata al centro della pronuncia n. 128 del 2008 di questa Corte, non ha adeguatamente riferito le circostanze relative al giudizio in corso, omettendo di evidenziare nel dettaglio i termini di continuità, processuale e sostanziale, tra le vicende oggetto della precedente sentenza e quelle ora in esame; oltre a ciò, l'ordinanza di rimessione è intrinsecamente contraddittoria ed omette di svolgere qualsiasi specifico rilievo anche a proposito della vigenza del quadro normativo coinvolto nella questione proposta, nonché del raccordo con il parametro evocato, non potendo al riguardo considerarsi sufficiente il semplice richiamo a quanto in proposito osservato nella richiamata sentenza n. 128 del 2008. Il precedente specifico relativo alla medesima vicenda processuale è la citata sentenza n. 128 del 2008, nella quale si affronta il problema dell'espropriazione disposta con provvedimento legislativo (decreto-legge, poi convertito), nell'assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza della decretazione da parte del Governo. Su questo argomento v. la sentenza n. 171 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) nonché dell'art. 2, comma 104, lettera b), della legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Allegato:
Ordinanza letta all'Udienza del 10 maggio 2011
ORDINANZA
Rilevato che il Prof. Avv. Michele Costantino
ha depositato atto di intervento in data 19 ottobre 2010;
considerato che il sunnominato non risulta
essere parte nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono
ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimit costituzionale
oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale,
al Presidente della Giunta regionale le sole parti del giudizio principale,
mentre lintervento di soggetti estranei a questo ammissibile soltanto per i
terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato,
al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis, ordinanza dibattimentale n. 132 del 2010 emessa all'udienza del
23 marzo 2010, ed altre ivi citate);
che nello stesso atto di intervento innanzi indicato
si sottolinea come la legittimazione a partecipare al giudizio di
costituzionalit deriverebbe, nella specie, esclusivamente dal fatto che l'interveniente
creditore per vari titoli di una delle parti del giudizio nell'ambito del
quale stata sollevata la questione di costituzionalit oggetto del presente
giudizio, con la precisazione che l'interesse di cui l'interveniente sarebbe
titolare pur se formalmente esterno rispetto al giudizio nell'ambito del quale
stata sollevata la questione di legittimit costituzionale, inerisce
immediatamente ai rapporti sostanziali tra le parti del giudizio;
che, alla stregua di tali inequivoche prospettazioni,
resta dunque asseverata sia la mancanza della qualit di parte processuale del
Prof. Avv. Michele Costantino nel giudizio a quo, sia anche l'esistenza
di un suo interesse di mero fatto alla risoluzione del quesito di legittimit
costituzionale, dovendosi escludere la titolarit di una posizione soggettiva
qualificata direttamente coinvolta tanto nel rapporto giuridico controverso nel
procedimento a quo, quanto nello specifico oggetto del presente giudizio
di legittimit costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento del Prof.
Avv. Michele Costantino.
F.to Paolo MADDALENA, Presidente
Testo integrale
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