Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2011

Corte cost., sent. 24 giugno 2011, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2011
Data di deposito
24 giugno 2011
Data di decisione
20 giugno 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:194

Parametri

Massime

Massima n. 35708

Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Camera resistente per presunta carenza del relativo oggetto e, quindi, per difetto di un interesse concreto ed attuale al ricorso in capo alla Corte di cassazione. La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera, infatti, se pur formalmente resa in relazione ad altra causa, risulta applicabile anche al giudizio nel cui ambito sorge il conflitto de quo , in quanto riferita ai medesimi fatti. Del resto, l'insindacabilità è "qualità" che caratterizza, in sé e ovunque, l'opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes , indipendentemente dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare o dai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale.

Massima n. 35709

Nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Camera resistente per asserita carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto. Nel ricorso vengono, infatti, individuati con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini del giudizio di competenza della Corte.

Massima n. 35710

Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinnanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Non solo non sono stati indicati atti parlamentari tipici, compiuti dallo stesso deputato, ai quali possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ma neppure rilevano atti provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare, per quanto evocati dalla Camera resistente: la verifica del nesso funzionale, infatti, deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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