Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2011
Corte cost., sent. 15 giugno 2011, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2011
- Data di deposito
- 15 giugno 2011
- Data di decisione
- 8 giugno 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Regione Piemonte n. 18 del 3 agosto 2010
- art. 16-bis, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977
- art. 16-bis, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977
- art. 27, legge della Regione Piemonte n. 18 del 3 agosto 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
Massime
Massima n. 35705
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata risulta modificata ad opera della legge regionale n. 3 del 2011 senza che medio tempore abbia comunque determinato l'approvazione di Piani di alienazioni e valorizzazioni senza preventiva sottoposizione a VAS.
Massima n. 35706
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 - che sospende le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale - per contrasto con il principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia» fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, ai fini di un bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali, impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. Infatti, solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinate zone del territorio regionale, e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all'approvazione delle linee guida nazionali. V. in senso analogo, citate sentenze n. 44/2011; nn. 344, 168, 124 e 119/2010; nn. 382 e 166/2009; n. 364/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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