Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2011
Corte cost., sent. 15 giugno 2011, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2011
- Data di deposito
- 15 giugno 2011
- Data di decisione
- 8 giugno 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma unico, legge della Regione Liguria n. 15 del 29 settembre 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 18, comma 7, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 35704
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, che, nel fissare l'orario giornaliero dell'esercizio venatorio, fa salvo quanto prescritto dall'art. 34, comma 7- bis , della legge regionale n. 29 del 1994, il quale, a sua volta, prevede che la «caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto». Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, la caccia è in generale consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con la sola eccezione della caccia di selezione degli ungulati, permessa sino ad un'ora dopo il tramonto; la censurata disposizione, in quanto consente la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, oltrepassa il limite ordinariamente fissato per questa dalla citata legge n. 157 e costituente livello minimo di tutela ambientale stabilito dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Sull'ascrivibilità della disciplina statale che delimita il periodo entro cui è consentito l'esercizio venatorio al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale, v. le citate sentenze n. 233/2010, n. 193/2010, n. 272/2009 e n. 313/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni».
Così deciso il Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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