Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2011

Corte cost., sent. 15 giugno 2011, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/2011
Data di deposito
15 giugno 2011
Data di decisione
8 giugno 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 16 del 21 settembre 2010
  • Allegato A, legge della Regione Lombardia n. 16 del 21 settembre 2010
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 50 del 6 ottobre 2010
  • Allegato A, legge della Regione Toscana n. 50 del 6 ottobre 2010
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 60 del 6 ottobre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35703

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 di approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010, a causa della completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 9 della richiamata direttiva 79/409/CEE, quale quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».

Massima n. 35833

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, che disciplina l'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009, in quanto la motivazione di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità», seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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