Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2011

Corte cost., sent. 15 giugno 2011, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2011
Data di deposito
15 giugno 2011
Data di decisione
8 giugno 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:188

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lett. j), legge della Regione Puglia n. 2 del 28 gennaio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 35697

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. j ), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, impugnato, in riferimento all'art. 123 Cost. ed all'art. 24, comma 1, dello statuto regionale, nella parte in cui consentirebbe di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente fissato, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale e dalle parti private, perché il rimettente non avrebbe esperito il tentativo di interpretare la censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato. Innanzitutto, il giudice a quo precisa che l'antinomia tra lo statuto e la legge elettorale regionale non può essere risolta in via meramente ermeneutica, poiché, avendo gli artt. 122 e 123 Cost. delineato per le citate fonti due distinte sfere di competenza, i rapporti tra le relative previsioni non soggiacciono al criterio cronologico. Il rimettente, pertanto, motiva in senso non implausibile circa la rilevanza della questione. Inoltre, il legislatore pugliese ha espressamente recepito le norme statali (art. 15, comma 13, n. 6, della legge n. 108 del 1968) che disciplinano il premio aggiuntivo di maggioranza e vi ha apportato una modifica, sostituendo la formula «lista regionale» con quella «candidato Presidente». Ne derivano l'applicabilità della norma censurata, diretta ad attribuire il cosiddetto «doppio premio», e la rilevanza della relativa questione di costituzionalità.

Massima n. 35698

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost. e dell'art. 24, comma 1, dello statuto regionale, l'art. 10, comma 1, lett. j ), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, in quanto consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente fissato. Premesso che l'art. 123 Cost. prevede l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria, nel cui ambito rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, e che l'art. 24, comma 1, dello statuto pugliese indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che «Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri»; la censurata disposizione della legge elettorale regionale - recependo il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio premio») previsto dall'art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968, peraltro parzialmente modificato nel contenuto attraverso il riferimento ai voti riservati al candidato Presidente risultato eletto, anziché alla cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale - determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto. Con riferimento al complesso riparto costituzionale della materia elettorale regionale tra le diverse fonti normative statali e regionali, v. le citate sentenze n. 45/2011 e n. 2/2004. Sul rapporto tra statuto e legge regionale, disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia che di competenza, v. le citate sentenze n. 4/2010, n. 188/2007, n. 272/2004, n. 2/2004 e n. 196/2003. Nel senso che la composizione dell'organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della "forma di governo" della Regione», v. la citata sentenza n. 3/2006. Sulla necessità che la legge elettorale regionale si armonizzi con la forma di governo, v. la citata sentenza n. 4/2010. In relazione all'«improprietà» della tecnica legislativa impiegata nel censurato art. 10, comma 1, lett. j ), della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005, v. la citata sentenza n. 196/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze