Corte costituzionale
Sentenza n. 187/2011
Corte cost., sent. 15 giugno 2011, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/2011
- Data di deposito
- 15 giugno 2011
- Data di decisione
- 8 giugno 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge della Regione Marche n. 16 del 15 novembre 2010
- art. 40, comma 2, legge della Regione Marche n. 16 del 15 novembre 2010
- art. 42, comma 7, legge della Regione Marche n. 16 del 15 novembre 2010
- art. 4, comma 1, bis, legge della Regione Marche n. 24 del 12 ottobre 2009
- art. 42, comma 9, legge della Regione Marche n. 16 del 15 novembre 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 100, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 116, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 149, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 27, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 15, comma 1, decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009
- legge n. 166 del 20 novembre 2009
- art. 23-bis, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003
- direttiva CE n. 59 del 27 novembre 2000
Massime
Massima n. 35693
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.
Massima n. 35694
Riguardo all'impugnazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 - il quale prevede testualmente che «il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» - deve preliminarmente osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell'atto impugnato.
Massima n. 35695
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 40, comma 2, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in tema di servizio idrico integrato, in quanto il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 325/2010 e n. 246/2009.
Massima n. 35696
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 40, commi 7 e 8, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto il legislatore regionale ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione della categoria di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso l'ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata. Orbene, se è vero che tali disposizioni prevedono, la prima, l'assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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