Corte costituzionale
Sentenza n. 185/2011
Corte cost., sent. 10 giugno 2011, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/2011
- Data di deposito
- 10 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 11 agosto 2010
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 96 del 27 ottobre 2003
- art. 107, trattato unione europea
- art. 108, trattato unione europea
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- direttiva CE n. 96 del 23 ottobre 2003
Massime
Massima n. 35687
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla direttiva 2003/96/CE per lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti con differenziazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria. Non sussiste infatti la dedotta violazione della direttiva invocata, la quale peraltro non contiene alcuna norma che impedisca una differenziazione su base regionale del "prezzo" dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti. E che tali limiti minimi siano rispettati non viene in alcun modo revocato in dubbio, né dal ricorrente, né dal raffronto fra i livelli di tassazione nazionali e comunitari. Del resto, nella ricognizione dei limiti che l'armonizzazione europea determina, è necessario apprezzare il sistema al giusto, tenendo presente che il contributo di cui si discorre si inscrive nell'ambito di un riparto costituzionale di competenze in cui è evidente pure un grado di autonomia finanziaria afferente all'accisa, della quale la Regione dispone in base all'art. 49 del proprio Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e sul quale l'ordinamento comunitario, rispettato nel minimo della tassazione armonizzata, non ha inteso incidere, salvi i profili di potenziale distorsione del mercato che un simile assetto potrebbe in concreto determinare. In tema, v. citata sentenza n. 115/2010.
Massima n. 35688
E' inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto il ricorrente si è limitato a sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come «imprese», senza dedurre alcun riferimento agli altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dal Trattato, pur nei limiti della competenza attribuita al giudice nazionale e, per esso, alla Corte costituzionale, nella sua posizione di unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Massima n. 35689
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a ), Cost., in quanto, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea. In proposito, risulta non solo la genericità ed assertività della censura ma anche l'inconferenza del parametro evocato, che non può essere considerato un diverso ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., del rispetto dei vincoli comunitari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla direttiva 2003/96/CE (Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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