Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2011
Corte cost., sent. 10 giugno 2011, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2011
- Data di deposito
- 10 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
- art. 20, comma 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3, lett. e), statuto speciale regione Sardegna
- art. 122, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 3, lett. e), statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 35684
Non possono formare oggetto del giudizio di costituzionalità i parametri costituzionali ed i profili indicati dalla parte privata costituita nel giudizio diversi ed ulteriori rispetto a quelli evocati dal rimettente. Infatti, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. In senso analogo, v. sentenza n. 42 del 2011; ordinanza n. 139 del 2011.
Massima n. 35685
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui prevede che «per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale», in quanto in contrasto con la normativa statale di cui all'art. 122, comma 9, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb ), n. 2, del d.lgs. n. 112 del 2008 (il quale dispone che «per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia»), che, riducendo l'ambito di applicabilità della regola dell'esclusione automatica, è strumentale ad incrementare la concorrenza; sicché, siffatta disposizione reca una prescrizione che, prevedendo una più ampia area di applicabilità della regola dell'esclusione automatica, è suscettibile di incidere negativamente sul livello minimo di concorrenza che deve essere garantito.
Massima n. 35686
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 9, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» «l'esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in quanto, anche qualora una Regione sia titolare di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale, essa non può prevedere l'esclusione automatica nei casi in cui non sia consentita dalla norma statale e, quindi, non può stabilire una disciplina diversa da quella nazionale, poiché incide negativamente sul livello della concorrenza che deve essere garantito agli imprenditori operanti sul mercato. V., in senso analogo, sentenze nn. 114/2011 e 160/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), nella parte in cui prevede che «per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 9, della suddetta legge regionale n. 5 del 2007, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» «l'esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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