Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2011

Corte cost., sent. 10 giugno 2011, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2011
Data di deposito
10 giugno 2011
Data di decisione
7 giugno 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010
  • art. 12, comma 2, lett. b), legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 6, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 2, comma 71, legge n. 191 del 23 dicembre 2009

Massime

Massima n. 35679

Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, in quanto la disposizione censurata, nel consentire alla Giunta regionale di determinare l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, rispetto al livello raggiunto nel 2009, contrasterebbe con l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, al fine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, prescrive un taglio, secondo percentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali, stabilendo altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la norma impugnata non è contraria a quella interposta assunta nel significato che correttamente la Regione le ha attribuito, in quanto l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa.

Massima n. 35680

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, lett. b ), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, il quale dispone che, per l'anno 2011, enti ed aziende del servizio sanitario regionale limitino le spese per il personale all'ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell'1,4%, per contrasto con l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui tali spese non possono, per il triennio 2010-2012, eccedere il livello raggiunto nel 2004, diminuito anche in tal caso dell'1,4%, posto che tale ultima norma esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica.

Massima n. 35681

V. titoletto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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