Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2011

Corte cost., sent. 7 giugno 2011, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2011
Data di deposito
7 giugno 2011
Data di decisione
7 giugno 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:174

Parametri

Massime

Massima n. 35667

Qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, spetta all'Ufficio centrale per il referendum accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Infatti, ove tale intenzione rimanga fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la richiesta di abrogazione referendaria non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza. In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all'Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba pur sempre svolgersi, trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l'art. 75 Cost. In riferimento al quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum , compete, invece, alla Corte costituzionale verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d'inammissibilità rispetto all'art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione. In relazione al trasferimento ovvero all'estensione della richiesta di abrogazione referendaria alla legislazione successiva, qualora l'intenzione del legislatore rimanga fondamentalmente identica, v. la citata sentenza n. 68/1978. Sui compiti spettanti alla Corte costituzionale in riferimento al quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum , v. le citate sentenze n. 137/1993, n. 48/1981 e n. 70/1978.

Massima n. 35668

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, che ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare (già dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011) sulle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011. Premesso che identica é la materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata, anche l'attuale quesito non viola i limiti stabiliti dall'art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, poiché le disposizioni legislative delle quali si chiede l'abrogazione, non rientrano fra quelle per le quali é escluso il ricorso all'istituto referendario. In particolare, la richiesta non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). Inoltre, il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale, unite dalla medesima finalità di essere strumentali a consentire, sia pure all'esito di ulteriori evidenze scientifiche sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria richiesta referendaria. Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria. Per il precedente giudizio di ammissibilità della richiesta di abrogazione referendaria delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare, v. la citata sentenza n. 28/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l'abrogazione dei commi 1 ed 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA , Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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