Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2011

Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2011
Data di deposito
21 aprile 2011
Data di decisione
18 aprile 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010
  • art. 8, comma 4, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010
  • art. 11, comma 1, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010
  • art. 11, comma 2, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010
  • art. 22, comma 6, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010
  • art. 33, comma 3, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 5, Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, comma 1, legge n. 352 del 23 agosto 1993
  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • art. 16, direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
  • art. 5, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • art. 5, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige del 31 agosto 1972
  • art. 7, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 19, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992

Massime

Massima n. 35617

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione riguardante l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010 per genericità della relativa censura. L'intero ricorso statale è infatti basato sulla prospettata violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Sicché l'asserita totale estraneità dell'oggetto delle norme impugnate alle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano implica, se riscontrata dalla Corte, l'irrilevanza della misura del discostamento della normativa provinciale da quella statale, giacché né lo Stato né le Regioni, e in questo caso le Province autonome, possono legiferare del tutto al di fuori delle loro competenze legislative costituzionalmente attribuite. Ma ciò non esclude che la Corte, nello scrutinio del merito delle questioni sollevate, possa riconoscere, indipendentemente dall'impostazione del ricorso, la concomitanza di potestà legislative provinciali e statali, e valutare, in tale ipotesi, se le censure siano fondate o, al contrario, sia stata legittimamente prevista, da parte della Provincia autonoma, la tutela di interessi funzionalmente collegati con la materia dell'ambiente, ma rientranti in materie di propria competenza, sempre nel rispetto degli standard uniformi stabiliti dalle leggi statali. In senso analogo, v. citata sentenza n. 62/2008.

Massima n. 35618

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6. La disposizione censurata, nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali. In senso analogo, v. citata sentenza n. 378/2007.

Massima n. 35619

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che consente la raccolta illimitata di funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono, in deroga all'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993 n. 352, che costituisce standard uniforme di tutela, a garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema, e perciò costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.

Massima n. 35620

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. La stessa disposizione censurata precisa, al comma 1, che il suo ambito di applicazione è quello delle «specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca». Risalta in tal modo con chiarezza che la disciplina in questione esula, per sua stessa affermazione, dalla materia della caccia e della pesca, attribuita dallo statuto speciale alle Province autonome, e ricade quindi nell'ambito generale della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale. Pertanto, la competenza generale del Ministero dell'ambiente a concedere le deroghe di cui sopra - stabilita dall'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - si estende a tutto il territorio nazionale, senza che per la Provincia di Bolzano possa essere invocato un titolo di competenza speciale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 387/2008.

Massima n. 35621

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che prevede un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, istituita dall'art. 4 della direttiva Habitat. Infatti, il «potere di interloquire con la Commissione europea [...] spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003 n. 131, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione, i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari. In senso analogo, v. sentenze n. 378/2007; n. 425/1999.

Massima n. 35622

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che introduce il comma 1- bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14. Infatti, nel procedimento delineato dalla norma impugnata, l'abbattimento è autorizzato previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, anziché dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, in difformità dalle previsioni contenute negli artt. 7 e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dettate a tutela della fauna selvatica, comprensiva delle specie elencate negli Allegati da II a IV della direttiva Habitat per assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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