Corte costituzionale
Sentenza n. 150/2011
Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/2011
- Data di deposito
- 21 aprile 2011
- Data di decisione
- 18 aprile 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 10 agosto 2010
- art. 34, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 12 maggio 2010
- art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 12 maggio 2010
- art. 34, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 12 maggio 2010
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 11, decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 5, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Massime
Massima n. 35612
V. titoletto.
Massima n. 35613
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, che impegna i Comuni - allorché deliberino, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al precedente comma 2, limitatamente alla grande distribuzione - ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore. Il legislatore regionale ha invaso il campo dell'ordinamento civile attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, incidendo sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo) riservato alla legislazione statale, ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale ed ai contratti collettivi territoriali o aziendali, e prevedendo, per di più, una diversa disciplina del riposo e della rotazione dei lavoratori dipendenti della grande distribuzione nelle giornate festive e domenicali di apertura. [Resta assorbita l'ulteriore questione di legittimità della medesima norma sollevata in relazione al diverso parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.].
Massima n. 35614
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, il quale, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2010, dispone che per ogni giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale, escludendo la deroga alle chiusure domenicali e festive in caso di inadempimento di tale obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34. Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» attribuita alla competenza regionale residuale e che, nell'esercizio di siffatta potestà, le Regioni possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali, dovendosi, al contrario, ritenere illegittima una normativa che, se pure in astratto riconducibile al suddetto titolo di competenza, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, attraverso l'introduzione di nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale; la censurata disposizione impone agli esercizi commerciali, che vogliano usufruire della facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di compensare ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. Pertanto, tale norma, contrariamente a quella che pretende di interpretare, invece di ampliare o, comunque, di non modificare la portata della liberalizzazione introdotta a partire dal d.lgs. n. 114 del 1998, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, traducendosi in una misura che contrasta con l'indicato parametro. Nel senso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 288/2010, n. 247/2010 e ordinanza n. 199/2006. Sull'ammissibilità di una disciplina regionale in materia di commercio che determini anche effetti pro-concorrenziali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, v. le citate sentenze n. 288/2010, n. 283/2009, n. 431/2007 e n. 430/2007. Sulla necessità della verifica, in sede di scrutinio di costituzionalità, che le norme statali «siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato, allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza», v. le citate sentenze n. 63/2008 e n. 430/2007. Sulla compatibilità costituzionale di disposizioni regionali adottate in ambiti di potestà legislativa concorrente o residuale ed aventi una valenza pro-competitiva, v. le citate sentenze n. 288/2010, n. 283/2009, n. 431/2007 e n. 430/2007.
Massima n. 35615
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., nella parte in cui impone agli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi ivi indicati. Premesso che l'organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute»; la censurata disposizione attua il principio generale fissato dal legislatore statale nella suddetta materia con l'art. 5, secondo comma, del d.l. n. 223 del 2006, ove è stabilito che la vendita dei farmaci da banco, di automedicazione o comunque non soggetti a prescrizione medica avvenga durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e debba essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. La disposizione regionale in esame trova, dunque, il proprio titolo di legittimazione nella potestà legislativa concorrente della Regione nella materia «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., limitandosi a stabilire la superficie minima che deve avere l'apposito reparto destinato allo svolgimento della riferita attività, secondo la tipologia di esercizio commerciale. Sulla riconducibilità dell'organizzazione del servizio farmaceutico al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute», v. la citata sentenza n. 430/2007. Nel senso che la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista, v. le citate sentenze n. 448/2006, n. 87/2006, n. 275/2003 e n. 27/2003.
Massima n. 35616
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., nella parte in cui prevede che gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» di competenza regionale esclusiva e che le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, possono dettare norme che, indirettamente, producano effetti pro-concorrenziali; la censurata disposizione non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell'attività economica che ha ispirato il d.lgs. n. 114 del 1998, ma ne amplia la portata liberalizzatrice, aumentando, rispetto a quanto prevede l'art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è consentita l'apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l'area di libera scelta sia dei consumatori che delle imprese. Pertanto, la Regione Abruzzo, con le norme impugnate, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce anche effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta. Nel senso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio», di competenza esclusiva residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze n. 288/2010 e n. 350/2008. In relazione all'applicabilità del d.lgs. n. 114 del 1998 soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione in materia di commercio, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 288/2010, n. 247/2010 e ordinanza n. 199/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altra disposizione della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), sollevate con il secondo dei ricorsi in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 34, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2010 promosse, in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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