Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2011
Corte cost., sent. 11 aprile 2011, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2011
- Data di deposito
- 11 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:124
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35573
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5- bis , limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Tale norma, infatti, prevede un meccanismo di spoil system che riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, compresi gli incarichi di livello dirigenziale generale; si applica agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione conferente; e, infine, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di Governo. In tal modo, essa si pone in contrasto con una serie di principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui lo spoil system può considerarsi legittimo solo in riferimento a posizioni apicali e non anche per incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione; e, d'altra parte, anche per i dirigenti esterni all'amministrazione che attribuisce l'incarico devono sussistere specifiche garanzie idonee ad assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa. Sull'illegittimità costituzionale di un sistema di spoil system analogo a quello in esame, ma previsto in via transitoria, v. la sentenza n. 161 del 2008. Sulla legittimità costituzionale dello spoil system per le figure apicali, v. la sentenza n. 233 del 2006. Sull'illegittimità costituzionale dello spoil system in generale, v., tra le altre, le sentenze n. 103 del 2007, n. 351 e n. 390 del 2008, n. 34, n. 81 e n. 224 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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