Corte costituzionale

Sentenza n. 122/2011

Corte cost., sent. 11 aprile 2011, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/2011
Data di deposito
11 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 5 maggio 2010
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 5 maggio 2010
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 5 maggio 2010
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 5 maggio 2010
  • art. 5, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 5 maggio 2010

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
  • art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
  • art. 16, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
  • art. 6, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
  • art. 6, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
  • art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
  • art. 3-ter, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
  • art. 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Massime

Massima n. 35563

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, in quanto la doglianza si basa su una non corretta esegesi della disposizione regionale denunciata. La disposizione denunciata stabilendo che «Il Ministro della Salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario e internazionale e regionale», non altera il riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, che attribuisce al Ministero della sanità il potere di assegnare agli IZS «compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale». Essa, infatti, nel ribadire tale competenza statale, si limita a riconoscere anche alle Regioni la facoltà di attribuire all'IZS dell'Abruzzo e del Molise ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale. In senso analogo, v. citata sentenza n.124/1994. In tema di IZS, v. citata sentenza n. 166/2004. In tema di determinazione dei programmi della ricerca scientifica v. citata sentenza n. 422/2006.

Massima n. 35564

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13. Infatti, il mancato uniformarsi della disposizione denunciata al dettato dell'art. 16 della legge n. 196 del 2009, con l'errata individuazione quale componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza dello Stato, del Ministro della salute in luogo di quello dell'economia e delle finanze, comporta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato. Resta assorbita la questione sollevata in relazione alla materia «tutela della salute». In tema, v. citata sentenza n. 124/1994. In materia di "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 370/2010 e n. 376/2003.

Massima n. 35565

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro della salute provveda ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che «l'Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni». Infatti, la norma oggetto di scrutinio prevedendo forme di finanziamento statale per compiti anche di matrice regionale viola un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

Massima n. 35566

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 5, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma. Cost. perché si basano su un erroneo assunto interpretativo del ricorrente. Infatti, con riguardo a quanto concerne le funzioni del Consiglio di amministrazione (art. 5, comma 1, della citata legge regionale), la disposizione impugnata, affermando che «Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e controllo», non si discosta da quanto previsto dal legislatore statale riguardo alle funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, così come indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993. Analoghe osservazioni possono avanzarsi per quanto riguarda l'interpretazione da dare al dettato del comma 4 del medesimo art. 5 della legge regionale abruzzese, poiché anche in questo caso il ricorrente è incorso in un'errata interpretazione della norma censurata; infatti, il comma 4 della citata norma regionale, là dove prevede che «il Direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dell'Istituto», non si discosta da quanto sostanzialmente previsto dal legislatore statale con l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1993, che assegna al direttore generale, oltre alla rappresentanza legale dell'Istituto, il compito di gestirlo e di dirigerne l'attività scientifica. In tema di incarichi dirigenziali, v. citata sentenza n. 390/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo);

dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1, comma 4, e 5, commi 1 e 4, della medesima legge 5 maggio 2010, n. 13, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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