Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2011
Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2011
- Data di deposito
- 7 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 28, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010
- art. 1-bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
- art. 1-bis, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
- art. 1-bis, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
- art. 1-bis, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
- art. 1-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
- art. 1-bis, comma 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, comma 28, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 56, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 57, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 70, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 7, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 81, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 122, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 120, comma 2, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 35543
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione. Infatti, il richiamo nel ricorso anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost. trova giustificazione nella considerazione secondo cui i limiti statutari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, costituente espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, emanata, nella specie, in attuazione proprio delle suindicate prescrizioni costituzionali. In altri termini, i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita dal predetto titolo V, in particolare con riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.
Massima n. 35544
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. Infatti, per quanto attiene al primo comma, deve rilevarsi che, limitandosi a stabilire che i lavori ivi descritti non hanno interesse transfrontaliero, esso presenta un contenuto precettivo non suscettibile di recare un vulnus alle evocate competenze statali. Con riferimento, invece, al secondo comma dello stesso art. 1- bis , l'inammissibilità della censura è, in primo luogo, conseguenza della genericità dei motivi, non supportati da idonee argomentazioni, essendosi il ricorrente è limitato a richiamare genericamente le norme sopra indicate del d.lgs. n. 163 del 2006, senza specificare quali parti di esse fossero rilevanti e senza indicare le ragioni della asserita difformità della disposizione regionale rispetto a quelle statali. Inoltre, tali disposizioni sono, in ogni caso, inconferenti, in quanto la norma regionale disciplina la procedura ristretta semplificata, applicata agli appalti sotto la soglia di rilevanza europea, sicché la disposizione statale che disciplina tale procedura è contenuta nell'art. 123 del d.lgs. n. 163 del 2006; ma il mancato riferimento a tale disposizione statale, l'unica suscettibile di essere considerata nella specie come parametro interposto impedisce l'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso.
Massima n. 35545
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, per la parte in cui essa prevede che i lavori oggetto di regolamentazione debbano essere affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato soltanto ove ritenuto più adeguato dalla stazione appaltante. Orbene nei casi, quale quello in esame, in cui il legislatore regionale non ha escluso in via aprioristica ed astratta uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità nella scelta, tale diversità di disciplina non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 221/2010.
Massima n. 35546
E' costituzionalmente illegittima l'art. 1- bis , comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui detta norma prescrive che «qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale». Il legislatore regionale - non avendo previsto che, nelle stesse ipotesi considerate a livello statale, non si possa disporre l'esclusione automatica - ha introdotto una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti nel mercato. Sotto tale aspetto la questione è, invece, fondata.
Massima n. 35547
E' costituzionalmente illegittima l'art. 1- bis , comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che «gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale». Nel caso in esame, la disciplina regionale impugnata, si limita a prevedere che «gli affidamenti» devono essere pubblicati nell'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, mentre la normativa statale (art. 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006) prescrive invece che, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, l'avviso di gara è pubblicato «sul profilo del committente», ove istituito, e «sui siti informativi» e che gli avvisi e i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati, tra l'altro, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Orbene, tale diversità di disciplina incide negativamente, in ragione dell'esposta funzione che deve essere assegnata alle forme di pubblicità, sui livelli di concorrenza. In senso analogo, v. citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 35548
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, atteso che, sia pure sinteticamente, la parte ricorrente ha prospettato in modo chiaro il contrasto fra la disposizione impugnata e la normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Massima n. 35549
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1- bis , comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno cinque soggetti». Infatti, la norma regionale censurata stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento e non tra cinque soggetti come previsto dalla normativa statale, finendo così per incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), inseriti dall'art. 4, comma 28, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007), sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, della suddetta legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui prevede che «qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale»;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, della medesima legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui non prevede che, oltre alla forme di pubblicità ivi stabilite, si applichino anche quelle stabilite dall'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
d) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti;
e) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto stabilito sub b), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2009, proposta, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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