Corte costituzionale

Sentenza n. 107/2011

Corte cost., sent. 1° aprile 2011, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/2011
Data di deposito
1° aprile 2011
Data di decisione
23 marzo 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, par. i, legge della Regione Basilicata n. 21 del 15 febbraio 2010
  • Piano Ind. Energ. Amb. Reg., Append. A, par. 1.2.2.1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
  • art. 3, comma 1, par. iii, legge della Regione Basilicata n. 21 del 15 febbraio 2010
  • Piano Ind. Energ. Amb. Reg., Append. A, par. 2.2.2., legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 12, comma 5, e tabella A, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 12, tabella A, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003

Massime

Massima n. 35523

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, paragrafo i ), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, che modifica il paragrafo 1.2.2.1. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1. La norma regionale censurata, infatti, nell'estendere l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria, innalza la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003. La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. Emerge in tal modo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente. In materia v., citate, sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010. Sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v., citate, sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010.

Massima n. 35524

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, paragrafo iii ), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, che modifica il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, per violazione dei principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente. La norma regionale censurata, infatti, nell'estendere l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria, innalza la soglia di potenza individuata, per tali tipi di impianti, in kW 20, dalla tabella A richiamata dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La norma regionale è allora illegittima in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. In materia v., citate, sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010. Sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v., citate, sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell'Appendice A al PIEAR, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. n. 9/2007);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, paragrafo iii), della stessa legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, che modifica il quinto capoverso del paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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